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complici del lutto... del cuore..♕

Post n°2475 pubblicato il 22 Settembre 2023 da ilcorrierediroma
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come se i miei desideri si stessero realizzando,
come se ci fosse un posto dove diventare forti,
come se ci fosse finalmente una destinazione per i miei passi,
come se avessi trovato la mia prima verità,

come riportarti a oggi ogni mattina,
come un sospiro profondo e silenzioso,
come un mal di denti alleviato,

come se finalmente fosse stato fatto l'impossibile,
come se qualcuno mi amasse davvero,
come se finalmente fosse uscita una bella poesia...
una preghiera.

Come se la sabbia cantasse nel deserto
il canto delle sirene del Mar Morto,
come se le scale non fossero necessarie per crescere,
come se un cieco scrivesse un libro aperto.

Vieni a popolare d'occhi l'orbita,
semina
i miei adolescenti capelli canforati con briciole di pane caldo.

Dona voce ai sordi e ali agli zoppi,
benedici il nostro riso, il nostro minuto,
come se non fossimo complici del lutto...
del cuore..♕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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CHIUSO...♕

 

CHIUSO...♕

Art. 494 Sostituzione di persona Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

 
 
 

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