Emozioni Vitali

oblio..


                                                        Art. 494 Sostituzione di persona Chiunque,al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno,induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona,o attribuendo a sé o ad altri un falso nome,o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici,è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica,con la reclusione fino a un anno. Art. 498 Usurpazione di titoli o di onoriChiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficioo impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario,ovvero di una professione per la quale è richiestauna speciale abilitazione dello Stato,ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico,è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici,titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche,ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni,indicati nella disposizione precedente.La condanna importa la pubblicazione della sentenza.L'utilizzo della Rete Internet impone il rispetto dei principiche regolano l'ordine pubblico e la sicurezza sociale.La Rete non deve essere veicolo di messaggiche incoraggino il compimento di reatie, in particolare, l'incitamento all'uso della violenzae di ogni forma di partecipazione o collaborazione ad attività delinquenziali.