Creato da ilcorrierediroma il 16/10/2012

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Post n°2238 pubblicato il 10 Maggio 2023 da ilcorrierediroma
 

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Adesso che siete passate nick in rosa erotiche

e magnaccia trasportini in celeste,

volete essere pagati per un servizio erotico

mai richiesto???oppure che ???

Continuate a scassarmi l'umore

poi chi deve offrire un servizio -pulito-

deve rendere contoa chi lo richiede..!!!

 

 

 

Nota ricordo che le guerre su questa communy

vanno evitate,tanto per farlo presente!!!

Io non devo un azzo a nessuno

lo stesso chi è iscritto ed è mio amico

Fate il vostro lavoro su internet

ma evitate chi come altri iscritti vuole solo 

usare un servizio,se chi lo gestisce non fa in modo 

che lo si possa fare senza essere continuamente 

infastidito dai suoi -nobili-altri iscritti,

un abuso di potere si paga penalmente!!!

 

 

 

 

 

 

potere1
/po·té·re/
sostantivo maschile
1.
Facoltà di fare, secondo la propria volontà: ha fatto tutto ciò che era in suo p. di fare; part., con sign. più affine a ‘potenza'.
"p. magico"
2.
La facoltà di azione attribuita dall'ordinamento giuridico ad organi determinati: p. legislativo, esecutivo, giudiziario; la separazione, la divisione dei p.; p. contrattuale.

 

 

 

 

 

 

Commenti al Post:
ilcorrierediroma
ilcorrierediroma il 10/05/23 alle 11:49 via WEB
blog pulito dalle erotiche e del trasportino che si è tradito quando -il suo "paese" è tra le mie future visite !!!
 
ilcorrierediroma
ilcorrierediroma il 10/05/23 alle 18:38 via WEB
pedro e asfalti ma quanto vi faccio gola???mi fate la corte???? e del paperonzolone alla vostra età siete dei ridicoli che credono di nascondersi dietro a sotto nick,ok apriamo il circo!!!
 
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CHIUSO...♕

 

CHIUSO...♕

Art. 494 Sostituzione di persona Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

 
 
 

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