Una voce sussurrata

Discrezionalità...


E' per me altamente increscioso nonché fortemente doloroso doverlo dire, ma l'esecuzione di un trattamento sanitario per qualsivoglia ragione, mai e poi mai può essere rimessa alla DISCREZIONALITA' di una qualunque Autorità, men che mai può una norma genere un conflitto tra distinte Autorità.L'ordinanza del Ministero della Salute dell'8 aprile 2023 dice infatti, all'art. 1, comma 5: «La decisione sull'esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l'accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle direzioni sanitarie e delle autorità regionali».Premesso che tra le righe può essere colto un atteggiamento pilatesco, se così posso dire, su cui si potrebbero solo fare considerazioni politiche, è quella congiunzione finale che suscita forti perplessità: cosa succederà se una direzione sanitaria e una autorità regionale dovessero avere “discrezionalità” divergenti? Chi dirimerà la controversia?Si sta parlando, se qualcuno non lo avesse notato, di consentire o negare l’accesso ad un “PRONTO SOCCORSO”, in presenza quindi di una emergenza sanitaria, quando anche pochi minuti possono fare la differenza tra la vita e la morte di una persona. E poi, ci sarà sempre il tempo di rilevare e processare un tampone? Se la persona nel frattempo muore?E se dalla persona o dai parenti, secondo i casi, dovesse giungere un rifiuto al tampone, si procederà con un TSO obbligatorio - illegale - o si lascerà morire il paziente all’insegna del “se l’è voluta”? E’ appena il caso di ricordare che nel prosieguo del comma 5 è scritto: «Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022».Cioè si parla, in pratica, di imporre – al fine di accedere al pronto soccorso, quindi per una emergenza sanitaria, ricordiamolo sempre – per MERA DISCREZIONALITA’ di un’Autorità amministrativa un TRATTAMENTO SANITARIO che NESSUNA NORMA prevede.