Lunedì

Ma quanto mi costi??(in finanziamenti diretti)


Fin dalla sua costituzione lo Stato italiano ha contribuito al sostentamento del clero cattolico “in cura d’anime” con un finanziamento pubblico, che si configurava come risarcimento per la perdita dei molti beni ecclesiastici da esso confiscati con le leggi denominate “eversive”. Lo Stato si faceva carico, in pratica, della volontà dei “fedeli”, che con i loro lasciti avevano costituito il patrimonio delle chiese, sostituendo le rendite, che ne sarebbero derivate, con il suo contributo diretto al mantenimento dei parroci. Fu chiamato “congrua” perché integrava le offerte dei fedeli per renderle adeguate alle necessità delle parrocchie. Tale contributo è stato progressivamente rivalutato senza più un rapporto reale con le rendite perdute.I Patti Lateranensi del 1929, con la Convenzione finanziaria, risolsero definitivamente il contenzioso economico tra l’Italia e la Santa Sede, con il Concordato mantenevano il pagamento della congrua ai soli parroci in cura d’anime (non quindi a tutti sacerdoti). Convenzionalmente considerata ancora come restituzione dei beni ecclesiastici continuò comunque ad essere rivalutata negli anni, raggiungendo la cifra di 406 miliardi di lire nell’ultimo anno di attuazione e prima dell’entrata in vigore della legge 222/85.Il sistema è stato radicalmente mutato con l’Accordo del 1984 di revisione del Concordato, voluto da Bettino Craxi, e con la legge 222 del 1985 di applicazione dell’intesa finanziaria in esso contenuta, affidandone la gestione alla Conferenza Episcopale Italiana.A differenza di prima lo Stato finanzia direttamente non solo le spese del sostentamento dei parroci, come ai tempi della congrua, ma l’intera attività della Chiesa cattolica.Su tale modello si sono definite le norme di finanziamento delle altre confessioni religiose che hanno stipulato Intese con lo Stato italiano. Esse, eccetto l’Unione delle Comunità ebraiche, dichiarano, però, di non usare le somme ricevute dallo Stato per il mantenimento delle loro strutture, ma solo per attività assistenziali e culturali in Italia e all’estero.Una seconda forma di finanziamento è costituita dal diritto, riconosciuto ai contribuenti, alla deduzione fiscale per le somme, fino a due milioni di lire (la Costituzione parla ancora con la vecchia moneta, n.d.A.), erogate a favore della Chiesa cattolica o delle altre confessioni.