vita indipendente

Post N° 119


Chiedo scusa per aver pubblicato articoli che non c'entrano nulla con gli obiettivi di questo blog.Legge Regionale Lombardia 7 Gennaio 1986, n. 1"Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio - assistenzialidella Regione Lombardia."PARTE IIInterventi Socio - AssistenzialiTitolo IIIInterventi di sostegno alla persona e al nucleo familiareArt. 79(Interventi per l'inserimento sociale e lavorativo)Gli ER e i singoli Comuni nell'ambito delle rispettive competenze promuovono, coordinandosi con le istituzioni statali e regionali competenti, gli interventi in materia di servizi alla persona e, in particolare, di diritto allo studio, di formazione e di orientamento professionale, di collocamento al lavoro, di turismo sociale, di cultura, di sport e di tempo libero, al fine di favorire la permanenza o l'inserimento nel proprio ambiente sociale e lavorativo dei soggetti handicappati o comunque esposti a rischio di emarginazione.A tal fine, gli stessi soggetti di cui al comma precedente possono erogare contributi alle imprese e alle cooperative per l' adeguamento degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonchč  assumere, in collaborazione con le imprese e le stesse cooperative, ogni altra iniziativa di sostegno e di incentivazione, compreso il concorso negli oneri sociali.Le imprese artigiane e le cooperative di produzione in cui almeno il 10% degli addetti o dei soci siano handicappati sono ammesse con prioritą  alle agevolazioni previste dalle Leggi Regionali concernenti i rispettivi settori.Sono delegate ai Comuni, che le esercitano in conformitą  alle prescrizioni del piano regionale socio - assistenziale, le funzioni regionali in materia di predisposizione di strumenti e di attrezzature per facilitare l' avviamento al lavoro dei minorati della vista.Le spese sostenute dai Comuni per gli interventi di cui al comma precedente, sono rimborsate dalla Regione;   al rimborso provvede il Presidente della Giunta regionale, o l' assessore competente, se delegato, con proprio decreto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione relativa.