vita indipendente

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Pochi lo sanno ma la legge prevede la possibilita' di rifiutarsi di votare e metterlo a verbale. Quando si va al seggio e dopo che le schede sono vidimate si dichiara che ci si rifiuta di votare e si vuole che sia messo a verbale. Le schede di rifiuto vengono CONTATE e sono VALIDE, contrariamente alle schede nulle o bianche o all'astensione dal voto Nessun media (chiaramente) ne parla. Nel caso le schede di rifiuto arrivassero a un certo numero ( cosa mai successa nelle elezioni italiane) la casta avrebbe 'qualche problema' nell'assegnare i seggi vuoti e i media saranno obbligati a parlarne. Esiste un METODO DI ASTENSIONE, che garantisce di essere percentuale votante (quindi non delegante) ma consente di non far attribuire il proprio non-voto al partito di maggioranza. E' infatti facoltà dell'elettore recarsi al seggio e una volta fatto vidimare il certificato elettorale, AVVALERSI DEL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA, assicurandosi di far mettere a verbale tale opzione; è possibile inoltre ALLEGARE IN CALCE AL VERBALE, UNA BREVE DICHIARAZIONE IN CUI, SE VUOLE, L'ELETTORE HA IL DIRITTO DI ESPRIMERE LE MOTIVAZIONI DEL SUO RIFIUTO (es.: 'Nessuno degli schieramenti qui riportati mi rappresenta')'. Per tutti coloro che non vogliono andare a votare o che annulleranno la scheda.. E' importante sapere che se votate scheda bianca o nulla perchè non vi sentite rappresentati da nessun partito, in realtà, favorirete il partito con più voti. Infatti (vedere REGOLAMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO DI MAGGIORANZA) anche i voti bianchi o nulli entrano nel calcolo del premio di maggioranza, favorendo chi ha preso più voti. ESISTE UN’ARMA LEGALE CONTRO QUESTA LEGGE INDECENTE E ANTIDEMOCRATICA! Di seguito i riferimenti legali. Tutto si basa su un uso “puntiglioso” della legge: Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Art. 104 - Par. 5 5) Il segretario dell’Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA: 1) Recarsi alle urne per votare, presentandosi con un documento valido, con la tessera elettorale e farsi vidimare la scheda. 2) NON TOCCARE LA SCHEDA (se si tocca la scheda viene contata come nulla e quindi rientra nel meccanismo del premio di maggioranza) poi ESERCITARE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA (DOPO LA VIDIMAZIONE), dicendo: "Rifiuto la scheda ecc..., e chiedo che sia verbalizzato!" 3) Pretendere che il rifiuto venga verbalizzato. 4) ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI AGGIUGERE, IN CALCE AL VERBALE, UN COMMENTO CHE GIUSTIFICHI IL RIFIUTO (ad esempio: "Nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta") (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Art. 104) In questo modo si eviterà che IL VOTO, NULLO O BIANCO, SIA CONTEGGIATO COME QUOTA PREMIO PER IL PARTITO CON PIU' VOTI!! ATTENZIONE: Benché forti di questa norma, evitate in ogni caso di passare dalla ragione al torto ed incorrere nelle sanzioni previste per chi turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Di fronte all’eventuale ostinazione dei presidenti e alla riluttanza dei segretari a non verbalizzare, e laddove non ci si senta in grado di sostenere il confronto, evitare di farsi coinvolgere in accese ed inutili discussioni. Rivolgersi invece alla forza pubblica per richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario che può avere accesso nella sezione per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44 comma 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche). Questa sembra l'unica maniera per fare sentire la voce di tutti quelli che vogliono un sistema con persone veramente nuove e non un branco di professionisti della politica che rubano soldi parlando di niente.