Massimiliano Andrea

Trocesso Penale Tosi Massimiliano Assicuratore


La difficile partecipazione del responsabile civile nel processo penaledi Tosi Massimiliano AndreaAssicuratoreStradellaAttualmente la richiesta solo della parte civile, che è effettivamente portatrice primaria dell’interesse alla presenza nel processo di un soggetto terzo, tenuto al risarcimento in solido con il responsabile. E chi esercita la professione di difensore nei processi penali sa che la possibilità di avere o meno un responsabile civile è elemento spesso determinante nella scelta stessa di costituirsi parte civile, in capo alla persona offesa.La giurisprudenza di merito ha accolto la richiesta di esclusione del responsabile civile dal processo, nelle ipotesi in cui nel corso delle indagini preliminari fosse stato celebrato incidente probatorio, sul presupposto che quei risultati di prova destinati a transitare direttamente nel dibattimento e ad incidere sulla decisione del giudice in merito alla sussistenza o meno di responsabilità, fossero stati assunti senza la partecipazione del responsabile civile e, perciò, nei suoi confronti non ostensibili. Principio questo - peraltro del tutto ragionevole – che fa seguito all’insegnamento conforme della Corte di Cassazione precedentemente sostenuto Ma appare evidente che se la legge da un lato tutela il responsabile civile da prove ad esso pregiudizievoli dal cui contraddittorio è rimasto escluso, dall’altro è totalmente carente di rimedi interni, risolvendosi così in un sistema normativo che implode in una lacuna enorme: la parte civile, che aveva interesse alla presenza del responsabile civile ed alla sua eventuale condanna al risarcimento, ne sarà privata senza possibilità di rimedio e, soprattutto, senza che tale risultato potesse essere evitato in origine. Il pedo, come è evidente, sta nel fatto che la citazione del responsabile civile può essere chiesta dalla parte civile “al più tardi per il dibattimento” quindi astrattamente in ogni momento precedente; senonchè la costituzione di parte civile può essere effettuata esclusivamente dopo l’esercizio dell’azione penale “per l’udienza preliminare e successivamente…” ex articolo 79, co. 1, c.p.p.: con ciò evidentemente sancendosi l’impossibilità per la parte offesa di costituirsi parte civile nell’ambito delle indagini preliminari e, conseguentemente, di chiedere la citazione del responsabile civile per l’eventuale incidente probatorio! Ora il rimedio legislativo che si impone, pena – a parere di chi scrive – una evidente irragionevolezza del s istema, può conoscere due strade: o si autorizza la costituzione di parte civile in ogni momento delle indagini preliminari, ovvero si stabilisce che in caso di incidente probatorio la parte offesa o danneggiata dal reato può chiedere che venga citato, per potervi partecipare attivamente, anche il soggetto che rivestirà o che potrà rivestire la qualifica di responsabile civile. Soluzioni alternative ragionevoli non paiono esservi, nè d’altro canto può comprendersi il motivo per il quale all’incidente probatorio abbia diritto di partecipare la parte offesa, ma non – appunto – il soggetto potenziale responsabile civile.Secondo profilo problematico è quello che si pone in relazione alla previsione di automatica esclusione del responsabile civile in caso di celebrazione del giudizio abbreviato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 87 co. 3, c.p.p. Il disposto normativo e la stretta applicazione che ne ha dato la giurisprudenza anche di legittimità non consentono alternative ad un auspicabile intervento correttivo da parte del legisltaore o della Corte Costituzionale. Ciò che appare evidente è che l’automatismo di esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato provoca un’incomprensibile disparità di trattamento della parte civile sul piano delle pretese risarcitorie, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza ed uguaglianza, oltrechè la lesione del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi. Si tratta, a parere dello scrivente, di una previsione illogica ed irragionevole, laddove si pensi ad un ordinamento che che da un lato prevede ed ammette nel giudizio la partecipazione del portatore di interessi privatistici risarcitori, ma dall’altro esclude automaticamente la presenza del soggetto obbligato! Con ciò la parte civile non potrà ottenere la condanna del responsabile civile pur all’esito di un giudizio penale a contraddittorio garantito (quale è il rito abbreviato), nè potrà far valere in separata sede civile contro tale soggetto la eventuale sentenza penale di accertamento della responsabilità dell’imputato, stante il disposto dell’art. 651 c.p.p.: essa vede, così, di fatto pregiudicato senza motivo il suo diritto costituzionale, portato dall’art. 24 Cost., di poter agire in giudizio per la tutela dei propri interessi.Tosi Massimiliano Andrea AssicuratoreStradella