Con “Disturbi specifici dell’apprendimento” ci si riferisce a quei disturbi evolutivi, che sono d’ostacolo alle performance di lettura, scrittura e calcolo, ovvero alla dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, cui si potrebbero aggiungere casi di comorbilità. La specificità di tali problematiche, per cui esistono dei sottotipi, riguarda la discrepanza tra le abilità specifiche compromesse (in base all’età e/o al grado di scolarizzazione) e le capacità cognitive globali, che invece risultano conformi all’età cronologica (Carnoldi, 2007). Per una diagnosi dei disturbi nelle abilità di letto-scrittura è necessario attendere la seconda classe della scuola primaria, mentre per la discalculia la terza classe, tuttavia è fondamentale il ruolo della scuola nell’individuazione del disagio, al fine dell’intervento tempestivo e la comunicazione alle famiglie per gli interventi del caso.La ragione principale di questo post è che, a partire del corrente anno scolastico, nei casi di DSA certificati dal Servizio sanitario nazionale o da strutture accreditate, la scuola è tenuta ad adottare misure educative e didattiche di supporto, che riguardano in particolare: una didattica individualizzata e personalizzata, strumenti compensativi o alternativi, l’esonero (nel caso della lingua inglese, ove risulti utile) e modalità di verifica e valutazione adeguate, durante il percorso scolastico, gli esami di Stato, le prove d’ingresso e gli esami universitari. (L. 170/2010)Tra le misure di supporto, la norma citata garantisce inoltre il diritto ad una flessibilità oraria, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, ai familiari impegnati dell’assistenza agli studenti con DSA.La legge in questione, come precisato nella Premessa alle Linee guida, ha lo scopo di creare un nuovo canale di tutela del diritto allo studio per gli studenti con DSA, che affianca la legge 104/1992 relativa ai casi di handicap, ma si differenzia notevolmete per gli interventi e i destinatari.
Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)
Con “Disturbi specifici dell’apprendimento” ci si riferisce a quei disturbi evolutivi, che sono d’ostacolo alle performance di lettura, scrittura e calcolo, ovvero alla dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, cui si potrebbero aggiungere casi di comorbilità. La specificità di tali problematiche, per cui esistono dei sottotipi, riguarda la discrepanza tra le abilità specifiche compromesse (in base all’età e/o al grado di scolarizzazione) e le capacità cognitive globali, che invece risultano conformi all’età cronologica (Carnoldi, 2007). Per una diagnosi dei disturbi nelle abilità di letto-scrittura è necessario attendere la seconda classe della scuola primaria, mentre per la discalculia la terza classe, tuttavia è fondamentale il ruolo della scuola nell’individuazione del disagio, al fine dell’intervento tempestivo e la comunicazione alle famiglie per gli interventi del caso.La ragione principale di questo post è che, a partire del corrente anno scolastico, nei casi di DSA certificati dal Servizio sanitario nazionale o da strutture accreditate, la scuola è tenuta ad adottare misure educative e didattiche di supporto, che riguardano in particolare: una didattica individualizzata e personalizzata, strumenti compensativi o alternativi, l’esonero (nel caso della lingua inglese, ove risulti utile) e modalità di verifica e valutazione adeguate, durante il percorso scolastico, gli esami di Stato, le prove d’ingresso e gli esami universitari. (L. 170/2010)Tra le misure di supporto, la norma citata garantisce inoltre il diritto ad una flessibilità oraria, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, ai familiari impegnati dell’assistenza agli studenti con DSA.La legge in questione, come precisato nella Premessa alle Linee guida, ha lo scopo di creare un nuovo canale di tutela del diritto allo studio per gli studenti con DSA, che affianca la legge 104/1992 relativa ai casi di handicap, ma si differenzia notevolmete per gli interventi e i destinatari.