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Comunicazione e pubblica amministrazione


A partire dalle leggi 142/1990 e 241/1990, concernenti rispettivamente il decentramento e il procedimento amministrativi, i rapporti dell’amministrazione pubblica con i cittadini e le imprese si rinnovano così come l’interazione interna alla stessa gestione pubblica trova nuovi canali di attuazione, nella ricerca di proficue sinergie. La comunicazione progressivamente cessa di essere un fattore marginale, per diventare un obbligo di legge, nel perseguimento di finalità di partecipazione, trasparenza, chiarezza e libero accesso ad ogni azione delle istituzioni pubbliche. Con il modello del front-office, ancor più, si vuole garantire all’utenza un accesso telematico ai servizi e l’interazione operativa tra le diverse amministrazioni. Il canale tecnologico consente di abbreviare i tempi, offrire una disponibilità permanente d’informazioni e procedure, ridurre i costi ed evitare  inutili duplicazioni, in un processo che comporti il passaggio dalla separazione all’integrazione tra i diversi settori pubblici. Questo nuovo modello amministrativo costituisce un passaggio importante da una struttura gerarchica e formale ad un struttura condivisa, in cui il focus dell’azione si sposta dal procedimento alla prestazione e, per far fronte ad essa, ai processi comunicativi, quali compito ineludibile e risorsa insieme. Oltre agli scambi interni ad ogni Istituzione Pubblica, quanto detto risponde inoltre concretamente al diritto ad una cittadinanza attiva. S’inserisce, di conseguenza, il dovere per la pubblica amministrazione di un’efficiente, efficace e accessibile comunicazione con l’esterno: il rapporto tra amministrazione pubblica e utenti entra, pertanto, nell’ottica dello scambio e conduce le organizzazioni pubbliche all’adozione di un orientamento alla soddisfazione dei cittadini-clienti.L’amministrazione pubblica manifesta all’esterno una sua identità, un’immagine che è data dalla definizione che di sé offre in termini di messaggio e in particolare di qualità del servizio erogato, ma anche dal modo in cui viene percepita e promossa dall’utenza, cui concorrono immagini sedimentate nel tempo. Il tal senso, a mio avviso, bisognerebbe rivalutare la critica, quando costruttiva, in quanto stimolo alla ricerca di un miglioramento del servizio. L'ente pubblico, invece, ha spesso osteggiato ogni contestazione, costituendo uno spazio rigido, delle procedure complesse, poco flessibili, tali da scoraggiare se non in casi estremamente gravi. Per coinvolgere l’utenza riveste molta importanza per l’organizzazione, inoltre, il mantenimento  di quel clima relazionale che rende solida un’interazione, l’arricchisce e la matura. Un buona intesa tra chi eroga un servizio  e i clienti ha effetti positivi sull'intero clima aziendale, sul modo di affrontare i problemi e di eliminare momenti di tensione, soprattutto in situazioni spiacevoli o difficili.La sfida che si pone oggi la pubblica amministrazione è di raggiungere la collettività con una comunicazione che, avvalendosi di molti strumenti, sia esauriente e comprensibile dalla totalità dei destinatari, inoltre possa non eludere il rapporto con il singolo utente, per garantire un’informazione “personalizzata” e suscitare una più convinta motivazione all’accettazione.Nella scelta dei canali da utilizzare, l’ente pubblico avrà cura di tenere in considerazione le peculiarità dei destinatari del messaggio, in modo da individuare le strategie più idonee sia come strumenti da adoperare che  come modalità linguistiche e paralinguistiche: materiale cartaceo, affissioni, mass-media, contatti diretti.   RIGUARDO ALLA P.E.C. (posta elettronica certificata):"Il Dl 185/08 ha stabilito l'obbligo, per le società costituite prima del 29 novembre 2008, di comunicare al Registro imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro tre anni, ovvero entro il 29 novembre 2011. Le imprese nate dopo il 29 novembre 2008 comunicano la propria Pec al momento dell'iscrizione nel Registro.Per le società che non si adeguano all'obbligo di comunicare la Pec, è prevista, a carico del legale rappresentante, la sanzione da 103 a 1.032 euro fissata dal Codice civile per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi al Registro imprese (sanzione ridotta a un terzo se la registrazione avviene nei 30 giorni successivi al termine).Il ministero dello Sviluppo economico, con una circolare emanata ieri, invita le Camere di commercio a non applicare la sanzione per le società che non rispettano il termine del 29 novembre, e a considerare effettuata «nei termini», anche la comunicazione dell'indirizzo Pec che avviene da qui all'inizio del nuovo anno. L'obiettivo è evitare contenziosi" Valentina Melis - Il Sole 24 Ore - leggi su http://24o.it/yhmIf