GIURIDICO

tutto sulla mobilita volontaria


La Mobilità VolontariaNon tutti sanno che quando un dipendente di qualsiasi  P.A. fa domanda presso un’altra amministrazione, (previo nulla osta della propria), deve ricevere dalla amministrazione cui ha proposto la propria volontà documentazione di rigetto o di accettazione, ed e obbligo (e non come spesso si dice “sua discrezione”)  di queste, prima di esperire a qualsiasi concorso, avvalersi della mobilita . quindi non fatevi fregare, quando vi dicono che non c’e possibilità, perche non sono obbligati ma e una scelta dell’amministrazione, e poi bandiscono un concorso per lo stesso posto cui voi siete candidati,  Lo stimolo alla mobilità volontaria nel pubblico impiego è una scelta di grande rilievo compiuta dalla legislazione negli ultimi anni. Alla base di tale volontà il tentativo di dare vita ad una sorta di "mercato", cioè di stimolare la possibilità per le amministrazioni di approvvigionarsi di personale in modo diverso rispetto alle forme più tradizionali e di innestare così meccanismi di flessibilità e di aumentare le possibilità di ricambio. Il ricorso alla mobilità costituisce inoltre il tentativo di dare risposta ai fenomeni di irrazionale allocazione dei dipendenti pubblici, in particolare nelle amministrazioni statali. LE SCELTE LEGISLATIVE L'incentivazione della mobilità volontaria dei dipendenti pubblici è contenuta in numerose disposizioni di legge. Anche la legge finanziaria 2007 detta nuove disposizioni in questa materia: essa infatti dispone all'articolo 3, commi da 124 a 128, misure per la mobilità straordinaria del personale pubblico; al comma 129 stabilisce la istituzione presso la Funzione Pubblica della banca dati di domanda ed offerta per favorire i processi di mobilità ed infine al comma 130 sancisce che la banca dati della domanda ed offerta di personale pubblico costituisce base dati di interesse nazionale. La principale novità è contenuta nella legge n. 43/2005, che ha aggiunto il seguente comma 2 bis all'articolo 30 del DLgs n. 165/2001, disposizione che si applica a tutte le amministrazioni pubbliche. "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza". In tal modo il legislatore ha voluto stabilire una chiara preferenza per il ricorso alla mobilità volontaria o, come la chiama il legislatore, al passaggio diretto di dipendenti tra pubbliche amministrazioni ed ha inteso fare di questo strumento non una norma eccezionale tesa a soddisfare richieste individuali, ma un principio di carattere generale nell'ambito del sistema di reclutamento del personale pubblico.L'APPLICAZIONESulla base delle nuove regole dettate dal legislatore, le Pubbliche Amministrazioni, prima di dare corso a procedure concorsuali, devono "attivare le procedure di mobilità" volontaria. Questa disposizione costituisce cioè un chiaro vincolo nella direzione del ricorso a questo strumento; infatti ogni amministrazione prima di attivare il concorso pubblico deve avviare le procedura di mobilità e dare applicazione alle norme che impongono la comunicazione obbligatoria ai fini della eventuale utilizzazione del personale pubblico in disponibilità. Occorre al riguardo ricordare che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che in caso di attivazione della mobilità volontaria non si deve dare corso alle procedure tese al collocamento del personale in disponibilità.La formula utilizzata dal legislatore è "attivare le procedure di mobilità" e deve essere chiarita: essa sembrerebbe imporre la necessità di dare corso ad un comportamento attivo, cioè alla vera e propria loro indizione. Si deve comunque ritenere necessario che almeno le amministrazioni diano, almeno, corso all'esame delle domande presentate. Ovviamente, l'esame delle domande non determina la necessità del loro accoglimento, ma una eventuale scelta in questa direzione deve essere ampiamente motivata. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, su richiesta dell'Anci, ha chiarito subito dopo l'entrata in vigore delle nuove norme, che gli enti locali possono derogare a tale norma con una scelta regolamentare previamente adottato dall'ente, in sede di regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Vi sono dei dubbi sul fatto che si possa ritenere sufficiente una previsione di tale tipo contenuta nel programma annuale e triennale del fabbisogno di personale.LA GIURISPRUDENZASull'applicazione di questa regola sono già intervenuti numerosi TAR. Il loro intervento è stato richiesto da dipendenti pubblici che non hanno avuto riscontro alle proprie istanze di mobilità, mentre le amministrazioni per lo stesso posto indicevano concorsi pubblici e tali pronunce vanno in direzione dell'accoglimento delle istanze presentate da dipendenti interessati alla mobilità. Tra le pronunce in questa direzione ricordiamo l'ordinanza n. 459 del 15 novembre 2007 della seconda sezione del TAR della Sardegna, che ha sospeso le procedure concorsuali indette da un comune senza esaminare le istanze di mobilità volontaria. Occorre evidenziare che, nel caso in oggetto, non è stata accolta la tesi difensiva sostenuta dall'ente, e cioè che il dirigente del settore ha dichiarato di privilegiare la procedura concorsuale rispetto alla mobilità. Nello stesso senso si sono espressi anche altri TAR, tra cui quello del Molise.IL RAPPORTO CON LE ASSUNZIONILa Corte dei Conti, sezione di controllo, della Sardegna, con la deliberazione n. 15/2007, in risposta al quesito posto da un comune, ha chiarito che le mobilità in uscita non possono essere considerate come cessazioni. Essa ritiene "che l'entrata in vigore di tale disposizione (nda la legge finanziaria 2007) ha determinato la disapplicazione del DPCM 15.2.2006, visto che questa disposizione ha dettato una disciplina completamente diversa in tema di limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di personale". Per cui è da considerare disapplicata anche la norma che vieta di equiparare alle cessazioni di personale la mobilità in uscita. Ricordiamo che, invece, la Funzione Pubblica ritiene che questo divieto sopravviva in quanto applicazione di un principio di carattere generale. L'interpretazione della Corte dei Conti della Sardegna ha un grande rilievo concreto per gli enti locali che non sono soggetti al patto di stabilità e per i quali le cessazioni dell'anno precedente costituiscono il tetto massimo delle assunzioni che possono essere attivate. Sulla base di questo parere i piccoli comuni sono così incentivati a dare il proprio nulla osta alle mobilità in uscita: questi vuoti potranno infatti essere coperti sia con mobilità in entrata, ma anche nell'anno successivo con assunzioni dall'esterno e, entro i limiti previsti dalla normativa, con progressioni verticali. Sulla base di questa considerazione deve inoltre ritenersi disapplicato anche il vincolo contenuto nel citato DPCM, adottato -lo ricordiamo- in applicazione delle norme dettate dalla legge finanziaria 2005, per il quale le mobilità possono essere effettuate in deroga al tetto delle assunzioni solo se esse provengono da amministrazioni pubbliche che sono soggette a vincoli posti alle assunzioni. Mentre in caso diverso, il che si realizzerebbe a partire dal 2007 per i comuni e le province soggetti al patto di stabilità, esse dovrebbero essere sottoposte ai vincoli alle assunzioni. Un ulteriore freno al ricorso alla mobilità volontaria che viene meno.