GIURIDICO

art 9 legge 122/2010 4 parte


29. Le societa' non quotate, inserite nel conto economicoconsolidato della pubblica amministrazione, come individuatedall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamentedalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politicheassunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo. ))30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3,comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,decorrono dal 1° gennaio 2011.31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assettiorganizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla datadi entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto dellecondizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, itrattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizionipossono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta'assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base allecessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedureautorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in basealle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo deltrattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sonofatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anterioreal 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore delpresente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenzasuccessiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigoredel presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non siapplica ai trattenimenti in servizio previsti dall'articolo 16, comma1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, (( e, in viatransitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi dirappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presenteprovvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenzadi un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza deiprocessi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di unavalutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente,conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valoreeconomico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioninormative e contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla medesimadata e' abrogato l'articolo 19, comma 1-ter, secondo periodo, deldecreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesidi cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico dilivello generale o di livello non generale, a seconda,rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o allaseconda fascia.33. Ferma restando la riduzione prevista dall'articolo 67, comma 3,del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 percento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, deldecreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e'destinata, per meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cuialla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante meta', alfondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cuisono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altridipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. (( Adecorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente alpredetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione delMinistero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma dispesa « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema dellafiscalita' » della missione « Politiche economico-finanziarie e dibilancio », non puo' essere comunque superiore alla dotazione perl'anno 2010, come integrata dal presente comma. ))34. A decorrere (( dall'anno 2014 )), con determinazioneinterministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto delPresidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, l'indennita' diimpiego operativo per reparti di campagna, e' corrisposta nel limitedi spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimentointerministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddettocontingente l'Amministrazione dovra' (( tener conto )) dell'effettivoimpiego del personale alle attivita' nei reparti e nelle unita' dicampagna. (( Ai relativi oneri pari a 38 milioni di euro per ciascunodegli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte quanto a 38 milioni dieuro per l'anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entratederivanti dall'articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascunodegli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte dellemaggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.))35. In conformita' all'articolo 7, comma 10, del decretolegislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, deldecreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 siinterpreta nel senso che la determinazione ivi indicata,nell'individuare il contingente di personale, tiene conto dellerisorse appositamente stanziate.(( 35-bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, siinterpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti,le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidatedal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato chesi e' avvalso del libero professionista di fiducia. ))36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi diaccorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente alquinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previoesperimento delle procedure di mobilita', fatte salve le maggiorifacolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva,possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correntiordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nellimite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine glienti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporreall'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa conil Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economiae delle finanze.37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, ledisposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli articoli82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto dispecifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.