Creato da mohamed21 il 01/03/2007
Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)
Post n°444 pubblicato il 27 Settembre 2023 da mohamed21
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Post n°442 pubblicato il 18 Settembre 2023 da mohamed21
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Post n°441 pubblicato il 13 Settembre 2023 da mohamed21
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Post n°440 pubblicato il 12 Settembre 2023 da mohamed21
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Post n°439 pubblicato il 11 Settembre 2023 da mohamed21
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Post n°438 pubblicato il 07 Settembre 2023 da mohamed21
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Post n°437 pubblicato il 04 Settembre 2023 da mohamed21
Buongiorno, per infortunio in itinere si intende l’incidente occorso al lavoratore dipendente durante il percorso che collega il suo domicilio al luogo di lavoro. Non è occorrente che sia avvenuto con l’autoveicolo in quanto la norma contempla anche moto, motocicli, biciclette e persino lo spostamento a piedi. A prescindere dal mezzo utilizzato è richiesto, al fine di ottenere l’indennità prevista, che il percorso effettuato sia il più breve tra quelli possibili e non vi siano state pause o deviazioni durante il tragitto. Eventuali brevi pause o deviazioni sono possibili se di natura inderogabile, come ad esempio l’accompagnamento a scuola dei propri figli, o per cause di forza maggiore come in caso di deviazione per lavori stradali. Se dunque si dovesse verificare un infortunio di questo tipo e vi fossero le tre condizioni sopra richiamate, è possibile richiedere l’indennità specificamente prevista dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). In realtà però non è semplice ottenerne il riconoscimento perché in fase di richiesta è occorrente dimostrare che l’uso del mezzo privato, nell’eventualità ad esempio di un incidente stradale, era necessario perché il tragitto casa lavoro non è collegato dai mezzi di trasporto pubblici. Se non si è in grado di dimostrare ciò l’Inail non riconoscerà l’indennità in quanto il mezzo privato non è ritenuto indispensabile per recarsi al lavoro. Ciò è una limitazione di natura considerevole che ha però una sua valida ragione di esistere poiché, diversamente, una parte degli innumerevoli incidenti quotidiani verrebbe denunciata come infortunio in itinere con conseguente danno per la collettività. Dal punto di vista dell’Inail l’uso quotidiano e non necessario di macchina, moto e motociclo aumenta esponenzialmente il rischio e il ricorso abnorme all’utilizzo degli stessi fa rientrare l’infortunio nell’alveo del rischio elettivo che, in base alle norme vigenti in materia di lavoro, non prevede un indennizzo a carico della collettività. Condizione principale affinché vi sia un infortunio in itinere, infatti, è che l’infortunato non abbia concorso direttamente o indirettamente all’evento e il mezzo privato che sostanzialmente integra il rischio elettivo è considerato dall’Istituto un concorso evidente della seconda fattispecie. Grazie e buona giornata. |
Post n°436 pubblicato il 01 Settembre 2023 da mohamed21
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Post n°435 pubblicato il 19 Agosto 2023 da mohamed21
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Post n°434 pubblicato il 18 Agosto 2023 da mohamed21
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Post n°433 pubblicato il 17 Agosto 2023 da mohamed21
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Post n°432 pubblicato il 16 Agosto 2023 da mohamed21
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Post n°430 pubblicato il 10 Agosto 2023 da mohamed21
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Post n°429 pubblicato il 29 Luglio 2023 da mohamed21
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Post n°428 pubblicato il 26 Luglio 2023 da mohamed21
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Post n°427 pubblicato il 26 Luglio 2023 da mohamed21
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Post n°426 pubblicato il 21 Luglio 2023 da mohamed21
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Post n°425 pubblicato il 20 Luglio 2023 da mohamed21
“ ….. pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, il decreto-legge n. 48/2023 dispone che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Conseguentemente tali percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.” Estratto del Messaggio Inps 2632 del 12.07.2023 |
Post n°424 pubblicato il 18 Luglio 2023 da mohamed21
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Post n°423 pubblicato il 12 Luglio 2023 da mohamed21
Buongiorno, per ogni anno di lavoro il dipendente ha diritto a un periodo di ferie non inferiore a quattro settimane. Questo periodo deve essere usufruito per almeno metà entro l’anno di maturazione e la restante parte nei successivi 18 mesi al termine dell’anno di maturazione. Il momento di fruizione è generalmente stabilito dall’azienda, soprattutto per le prime due settimane, ma è necessario che si consideri nelle dovute misure anche le esigenze del prestatore di lavoro. Se per ipotesi vi è un’usuale chiusura aziendale di due settimane ad agosto di ogni anno, tali ferie saranno certamente state decise dall’azienda e il lavoratore dovrà conseguentemente beneficiarne in quel periodo. Per la restante parte, invece, è necessario che vengano effettuate in un momento che sia in linea con le esigenze del lavoratore. Il diritto alla maturazione delle ferie è previsto per i lavoratori a tempo pieno, parziale, determinato, indeterminato, apprendisti e anche durante il periodo di prova preliminare all’assunzione. In sostanza le ferie sono un diritto universale previsto per ogni tipo di contratto di lavoro subordinato e, a seconda dei singoli Ccnl, possono essere riconosciute per un periodo superiore alle quattro settimane previste dalla legge. Caratteristica specifica di questo istituto è il fatto che non può essere monetizzato anche qualora vi fosse un accordo tra l’azienda e il lavoratore. Le ferie devono necessariamente essere godute in quanto servono al recupero delle energie psicofisiche del prestatore. I casi in cui è ammessa la monetizzazione sono pochi e generalmente coincidenti con la cessazione del rapporto di lavoro. Ultimo dato da tenere presente è che eventuali assenze per malattia, infortunio, maternità obbligatoria e permessi danno ugualmente diritto alla maturazione delle ferie per espressa previsione normativa in materia di lavoro. Grazie e buona giornata. |
Inviato da: mohamed21
il 05/02/2023 alle 17:43
Inviato da: Mr.Loto
il 04/02/2023 alle 19:50
Inviato da: mohamed21
il 02/01/2023 alle 09:13
Inviato da: maresogno67
il 31/12/2022 alle 17:25
Inviato da: mohamed21
il 15/11/2022 alle 08:51