Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)
Post n°475 pubblicato il 24 Ottobre 2024 da mohamed21
" Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 528 del 22 ottobre 2024, informa che il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Un simile trattamento di dati personali oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un’illecita attività di controllo del lavoratore. Il Garante, intervenuto a seguito del reclamo presentato da un agente di commercio, ha accertato che la società nel corso del rapporto di collaborazione, attraverso un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica, conservando sia i contenuti che i log di accesso alla email e al gestionale aziendale. Le informazioni raccolte erano poi state utilizzate dalla società in un contenzioso. L’Autorità ha appurato inoltre l’inidoneità e la carenza dell’informativa resa ai lavoratori. Il documento prevedeva infatti la possibilità, per il datore di lavoro, di accedere alla posta elettronica dei propri dipendenti e collaboratori per garantire la continuità dell’attività aziendale, in caso di loro assenza o cessazione del rapporto, senza citare, tra l’altro, l’effettuazione del backup e il relativo tempo di conservazione. Nel definire il procedimento, il Garante ha affermato che la sistematica conservazione delle email – effettuata per un considerevole periodo di tempo (pari a tre anni successivamente alla cessazione del rapporto) – e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori non erano conformi alla disciplina di protezione dei dati. Tale conservazione infatti risultava non proporzionata e necessaria al conseguimento delle finalità dichiarate dalla Società di garantire la sicurezza della rete informatica e la continuità dell’attività aziendale. Ciò, inoltre, aveva consentito alla Società di ricostruire, minuziosamente, l’attività del collaboratore, incorrendo così in una forma di controllo vietata dallo Statuto dei lavoratori. Per quanto riguarda infine l’uso dei dati in tribunale, il Garante ricorda che il trattamento effettuato accedendo alla posta elettronica del dipendente per finalità di tutela in ambito giudiziario si riferisce a contenziosi già in atto, non ad ipotesi di tutela astratte e indeterminate come in questo caso. Oltre alla sanzione, l’Autorità ha disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati attraverso il software utilizzato per il backup della posta elettronica." Fonte - Il Garante per la protezione dei dati personali |
Post n°474 pubblicato il 17 Ottobre 2024 da mohamed21
" -Reddito complessivo (cd. reddito di riferimento): il lavoratore deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro annuo. -Carico familiare: il lavoratore deve avere fiscalmente a carico il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio a carico anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato. Il bonus spetta, altresì, anche ai lavoratori che hanno almeno un figlio (anche adottivo, affidato o affiliato), fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare cd. monogenitoriale, e cioè se l’altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio. -Capienza fiscale: il lavoratore deve avere capienza fiscale. In particolare, l’imposta lorda determinata sui redditi deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettanti " Fonte Agenzia delle Entrate |
Post n°473 pubblicato il 03 Ottobre 2024 da mohamed21
Buongiorno, il periodo di prova è l’intervallo temporale durante il quale il lavoratore o l’azienda possono recedere liberamente dal contratto di lavoro dipendente, ovvero senza che vi sia la necessità di rappresentare motivazioni congrue in merito alla dimissione o licenziamento. La sua durata è fissata dalla contrattazione collettiva nazionale e non può in ogni caso superare i sei mesi (Art. 2096 c.c.). Può essere determinata sul piano meramente temporale, come ad esempio per un patto di prova della durata di sessanta giorni di calendario, oppure in una combinazione tra il tempo e lo svolgimento dell’attività come in caso di prova per sessanta giorni di effettivo lavoro. In questa ultima ipotesi la durata sarà più lunga in quanto nei sessanta giorni non verranno conteggiati i sabati e le domeniche, nell’eventualità ovviamente di espletazione della prestazione in cinque giorni su sette, e dunque sul piano temporale si rivelerà essere di circa settantotto giorni di calendario. I contratti collettivi rimodulano la durata della prova in base al livello e categoria del prestatore ed è quindi possibile che due persone assunte nello stesso giorno e dalla stessa azienda abbiano differenti periodi di prova. Oltre alla retribuzione durante la prova si ha diritto alla maturazione di ferie, permessi, tredicesima, trattamento di fine rapporto ed eventuale quattordicesima. Se al termine della prova nessuna delle due parti recede il rapporto di lavoro si instaura definitivamente e il periodo precedentemente lavorato verrà conteggiato nell’anzianità di servizio. Ultima peculiarità da tenere presente, infine, è che la previsione della prova è una facoltà e non un obbligo ma qualora si dovesse farne ricorso è necessario che sia riportata per iscritto nella lettera di assunzione. Diversamente l’assunzione si considererà perfezionata sin dal primo giorno e se si intenderà successivamente recedere sarà occorrente fare riferimento alle ordinarie e più articolate procedure relative alla cessazione del contratto. Grazie e buona giornata. |
Post n°472 pubblicato il 05 Settembre 2024 da mohamed21
" Vi ricordiamo che la fruizione degli incentivi contemplati nel cd. Decreto Coesione (bonus assunzione giovani e donne svantaggiate), previsti per il periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025, sono subordinati ai seguenti atti che ad oggi non sono stati ancora emanati dalle competenti Autorità: - Autorizzazione da parte della Commissione Europea; - Decreto del Ministero Lavoro con le modalità attuative dell’esonero; - Circolare dell’INPS con le modalità di effettuazione della domanda da parte del datore di lavoro. " Dal sito www.dottrinalavoro.it |
Post n°471 pubblicato il 13 Agosto 2024 da mohamed21
Buongiorno, l’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015 prevede che le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali dal rapporto di lavoro vengano effettuate telematicamente. L’onere della comunicazione è del/della dipendente trattandosi di cessazioni in cui vi è una sua inequivoca volontà in tal senso. Sul piano operativo è necessario collegarsi al portale del Ministero del Lavoro al link predisposto ed accedere con le proprie credenziali spid. Successivamente si dovrà compilare le quattro sezioni previste dal modulo in cui le prime due (lavoratore e datore di lavoro) sono dei dati anagrafici, la terza è relativa al rapporto di lavoro da cui si intende recedere e la quarta, infine, in cui sarà necessario indicare il tipo di comunicazione (dimissioni volontarie, giusta causa, risoluzione consensuale) e la sua decorrenza. La procedura è molto semplice e sostanzialmente guidata tramite il portale stesso e qualora tu abbia deciso di dimetterti puoi certamente procedere con le basilari informazioni qui riportate. Se diversamente preferisci essere assistito nell’inoltro del modulo puoi rivolgerti ai soggetti a tal riguardo abilitati come i Consulenti del Lavoro, i patronati, le organizzazioni sindacali e le sedi territoriali dell’Ispettorato del Lavoro. In basso ti riporto il link del portale del Ministero del Lavoro relativo alle dimissioni volontarie. Grazie e buona giornata.
P.s.: le risoluzioni consensuali con conciliazione stragiudiziale, le lavoratrici durante il periodo della gravidanza, le lavoratrici/lavoratori con figli inferiori ai tre anni, i lavoratori in prova, i dipendenti pubblici, quelli marittimi e i domestici sono esclusi dalla procedura telematica delle dimissioni per espressa previsione normativa.
https://servizi.lavoro.gov.it/Home/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome |
Post n°470 pubblicato il 12 Luglio 2024 da mohamed21
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Post n°469 pubblicato il 03 Giugno 2024 da mohamed21
Buongiorno, il 17.06.2024 scadrà il termine per il pagamento della prima rata dell’imposta municipale unica (Imu) relativa all’anno 2024. Questo tributo è dovuto per tutti gli immobili non adibiti ad abitazione principale, ovvero in cui non si è anagraficamente residenti, e di cui si è proprietari o titolari di un diritto reale di godimento (es. usufrutto). L’Imu è altresì dovuta sull’abitazione principale qualora sia accatastata nella categoria A/1, A/8, A/9, ovvero sia un immobile di pregio, villa o castello. Il pagamento dell’imposta è effettuato in due tempi: il primo entro il 16.06 come acconto mentre il secondo entro il 16.12 a titolo di saldo. Grazie e buona giornata.
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Post n°468 pubblicato il 26 Maggio 2024 da mohamed21
Donald Byrd, tromba Herbie Hancock, pianoforte Ron Carter, contrabbasso Grady Tate, batteria The Donald Byrd Singers - accompagnamento vocale, cori
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Post n°467 pubblicato il 23 Maggio 2024 da mohamed21
Buongiorno, le spese sanitarie per la propria salute o di chi si ha a carico danno diritto alla detrazione fiscale in occasione della dichiarazione dei redditi. L’aliquota base relativa alla detrazione è il 19% del totale delle spese mediche sostenute nell’anno precedente. Per beneficiarne è necessaria l’indicazione delle proprie generalità sul documento attestante la prestazione, ad esempio codice fiscale per gli scontrini e nome cognome e codice fiscale sulle fatture, e il saldo della stessa mediante sistemi di pagamento tracciabili. E’ dunque occorrente che le spese per la salute vengano pagate con bancomat, bonifico, assegno, carta di credito o carta prepagata. Le eccezioni a questa regola generale sono l’acquisto di medicinali da banco, di dispositivi medici nonché le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche o private accreditate. Facendo quindi degli esempi è possibile pagare in contanti l’acquisto di un medicinale in farmacia, gli occhiali da vista o lenti a contatto dall’ottico, analisi e visite presso gli ospedali pubblici o le strutture convenzionate con il pubblico. Diversamente non è possibile pagare in contanti una visita da un privato dentista, ortopedico, cardiologo, ginecologo, psicologo ecc.. ecc.. in quanto non si avrebbe diritto alla detrazione del 19%. La mia raccomandazione a riguardo è usare sempre sistemi di pagamento tracciabili per non dover ricordare le diverse fattispecie che derogano dalla regola generale. Ulteriore peculiarità delle spese mediche, infine, riguarda la franchigia di 129,11 euro determinata dalla legge. Ciò implica che per le spese mediche è occorrente, prima dell’applicazione della percentuale di detraibilità, diminuire l’importo totale della franchigia e solo successivamente calcolare il 19%. Due brevi esempi ci chiariranno la procedura prevista dalla norma. Esempio n. 1: totale spese mediche anno precedente 400,00 euro; franchigia 129,11 euro; differenza 270,89 euro (400,00 - 129,11); detrazione spettante 51,47 euro (è il 19% di 270,89). — Esempio n. 2: totale spese mediche anno precedente 952,75 euro; franchigia 129,11 euro; differenza 823,64 euro (952,75 - 129,11); detrazione spettante 156,49 euro (è il 19% di 823,64). Grazie e buona giornata.
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Post n°466 pubblicato il 19 Maggio 2024 da mohamed21
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Post n°465 pubblicato il 13 Maggio 2024 da mohamed21
Buongiorno, vi riporto in basso i benefici e i requisiti occorrenti per la fruizione dei nuovi bonus introdotti dal Decreto Legge 60/2024: - Bonus per giovani con meno di 35 anni - Esonero al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro per 24 mesi, nel limite massimo di 500,00 euro mensili, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani con età inferiore a 35 anni. L’assunzione deve avvenire tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025 e la persona da assumere non deve aver avuto un precedente contratto a tempo indeterminato. L’azienda non deve aver licenziato dipendenti nei 6 mesi precedenti la data di assunzione (ok quindi se trattasi di dimissioni). - Bonus per donne di qualsiasi età - Esonero al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro per 24 mesi, nel limite massimo di 650,00 euro mensili, per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. L’assunzione deve avvenire tra il 01.09.2024 e il 31.12.2025 ed è occorrente che la lavoratrice sia disoccupata da almeno 24 mesi. L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale dato dalla differenza tra il numero degli occupati di ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per ulteriori dettagli scrivetemi o sentiamoci telefonicamente. Grazie.
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Post n°464 pubblicato il 06 Maggio 2024 da mohamed21
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Post n°463 pubblicato il 31 Marzo 2024 da mohamed21
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Post n°462 pubblicato il 27 Marzo 2024 da mohamed21
Buongiorno, se nel corso dell’anno 2023 hai percepito redditi e/o indennità dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Inps), come ad esempio la pensione o la disoccupazione (Naspi), puoi entrare nell’area personale del portale dell’Istituto per scaricare la tua Certificazione Unica 2024. A tale riguardo è solo occorrente essere in possesso dello Spid e accedere tramite il link che ti riporto in basso. Grazie e buona giornata.
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3A%2F%2Fwww.inps.it%2Fmyinps%2Fdefault.aspx&S=S&fbclid=IwAR1lSFYVDfhCH4go6NHTyPZTNqgAR-DxmFwc_4fPmrcbGoejk5TKzVJgEjU_aem_AR_azxnVd4l2xZhLHid_22zwPR_5BGQe0rvfO8SKmI7ywxvNv5qLDUWjGSItKurnQgPBfOGj3uC-H3RTuOUzeuCQ
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Post n°461 pubblicato il 19 Marzo 2024 da mohamed21
Buongiorno, |
Post n°460 pubblicato il 10 Marzo 2024 da mohamed21
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Post n°459 pubblicato il 20 Febbraio 2024 da mohamed21
Buongiorno, il Decreto Legislativo 216/2023 ha rimodulato le aliquote relative all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) a partire dal 01.01.2024. Nello specifico l’intervento significativo è consistito nell’abbassamento della seconda aliquota che è passata dal 25 percento al 23 percento. Il principio base della progressività per scaglioni è invece rimasto invariato e a riguardo riporto in basso un breve calcolo a titolo esemplificativo. Dunque, sappiamo anzitutto che le aliquote vengono applicate in base a degli scaglioni di reddito definiti dalla legge e che sono i seguenti: - Primo scaglione per redditi compresi tra 0,00 e 28.000,00, aliquota applicata 23% - Secondo scaglione per redditi compresi tra 28.000,01 e 50.000,00, aliquota applicata 35% - Terzo scaglione per redditi oltre i 50.000,01, aliquota applicata 43% Se ad esempio una lavoratrice ha un reddito annuo di 32.000,00 euro, e quindi rientra tra le fasce di reddito del secondo scaglione, non pagherà l’imposta al 35% su tutto il reddito (vedi punto 2) ma per i primi 28.000,00 pagherà l’imposta al 23% e per la parte eccedente e fino ai 50.000,00, e quindi nel nostro caso 4.000,00, la pagherà al 35%. Facendo una somma algebrica la sua imposta lorda annua sarà di 7.840,00 euro, ovvero 6.440,00 + 1.400,00. Se diversamente non vigesse il principio dell’imposizione progressiva per scaglioni la sua imposta sarebbe più alta in quanto verrebbe applicata la sola aliquota del 35% su tutto il reddito ed equivarrebbe a 11.200,00 euro. Grazie e una buona giornata. |
Post n°458 pubblicato il 18 Febbraio 2024 da mohamed21
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Post n°457 pubblicato il 08 Febbraio 2024 da mohamed21
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Post n°456 pubblicato il 26 Gennaio 2024 da mohamed21
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Inviato da: maresogno67
il 30/06/2024 alle 18:38
Inviato da: maresogno67
il 31/12/2023 alle 18:34
Inviato da: mohamed21
il 05/02/2023 alle 17:43
Inviato da: Mr.Loto
il 04/02/2023 alle 19:50
Inviato da: mohamed21
il 02/01/2023 alle 09:13