Mohamed H. Kalif

Maternità, flessibilità periodo astensione


Buongiorno,l’astensione obbligatoria è un istituto previsto per la lavoratrice dipendente in caso di maternità ed è normato dal Decreto Legislativo 151/2001. La durata del periodo di astensione è di cinque mesi collocata tra i due precedenti e i tre successivi alla data presunta o effettiva di parto. In questo arco temporale l’azienda non potrà adibire al lavoro per alcun motivo la lavoratrice dipendente. Unica deroga a tale regola è possibile in caso di richiesta della lavoratrice stessa che, al ricorrere delle condizioni di salute previste, ha la facoltà di posticipare l’inizio dell’astensione al termine dell’ottavo o finanche del nono mese di gravidanza. E’ necessaria a riguardo una dettagliata prescrizione medica dello specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, da cui si evinca che la prosecuzione dell’attività lavorativa non comporterà rischi per la salute della lavoratrice e del nascituro. Al ricorrere dunque di questa circostanza è possibile astenersi dal lavoro un mese prima del parto e nei quattro successivi, in caso di flessibilità richiesta per un solo mese, oppure interamente nei cinque mesi successivi al parto in caso di flessibilità richiesta sia per l’ottavo che per il nono mese di gravidanza. La documentazione redatta dal medico deve essere consegnata all’azienda entro il settimo mese senza produrre una copia della medesima per l’Inps. Entro lo stesso mese è altresì occorrente che la lavoratrice faccia richiesta sul portale dell’ente la domanda per l’indennità indicando il periodo di flessibilità di cui intende fruire. Successivamente sarà onere dell’Inps procedere alle verifiche e riscontri in merito ai dati e tempistiche dichiariate prima di accogliere definitivamente l’istanza. Se l’istruttoria dovesse poi concludersi con esito positivo la lavoratrice avrà diritto a cinque mesi di indennità che saranno pagati dall’azienda per conto dell’Inps. E’ tassativamente necessario, infine, che nei mesi di fruizione dell’indennità la dipendente non lavori né per la propria azienda e né per altri soggetti terzi estranei al rapporto di lavoro. Se ciò dovesse accadere non fruirà più del diritto all’indennità e eventuali mensilità già riconosciute e non più spettanti dovranno essere restituite all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.Grazie e buona giornata.Mohamed H. KalifConsulente del LavoroAmministrazione del personale, Isee,Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza