Mohamed H. Kalif

Maternità, interdizione anticipata


Buongiorno,la durata del congedo obbligatorio di maternità, generalmente corrispondente a cinque mesi, può essere estesa al ricorrere delle condizioni previste dal testo unico in materia di paternità e maternità (D.Lgs. 151/2001). Le condizioni richiamate dalla norma sono di natura soggettiva o oggettiva e gli organi a tale riguardo competenti sono la Asl e l’Ispettorato del Lavoro.L’Ispettorato del Lavoro si occupa di ciò che concerne la mansione e le modalità della sua espletazione da parte della lavoratrice in stato di gravidanza. Se le condizioni di lavoro o ambientali dovessero essere ritenute pregiudizievoli per la salute della lavoratrice e del nascituro, l’Ispettorato potrà anticipare l’interdizione dal lavoro di diversi mesi rispetto all’intervallo temporale ordinariamente previsto, ovvero due mesi prima e tre mesi dopo la data presunta del parto. Unica deroga a tale previsione è qualora vi sia in azienda la possibilità di spostare temporaneamente la lavoratrice ad altra mansione non pregiudizievole per il suo stato di salute. Se ciò fosse possibile non si applicherà la norma relativa all’anticipo dell’interdizione obbligatoria.L’Asl invece si occupa di ciò che concerne l’aspetto soggettivo e quindi lo stato di salute della lavoratrice a prescindere dalla mansione e delle sue modalità di espletazione. A riguardo in caso di gravi complicanze o persistenti forme morbose che potrebbero essere ulteriormente aggravate dallo stato di gravidanza, l’Asl potrà disporre l’interdizione anticipata dal lavoro per il periodo che riterrà congruo in base alla condizione di salute della lavoratrice. Diversamente dal precedente contesto in questo caso non è prevista la deroga relativa al temporaneo spostamento di mansione in quanto la criticità è di natura soggettiva e non oggettiva.Per entrambe le forme di interdizione, infine, è necessario che vi sia una richiesta formale della dipendente che attesti i rischi per la sua salute in caso di ordinaria espletazione della prestazione lavorativa.Grazie e buona giornata.Mohamed H. KalifConsulente del LavoroAmministrazione del personale, Isee,Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza