Mohamed H. Kalif

Contratto di lavoro tra parenti


Buongiorno,la giurisprudenza in materia di lavoro non consente in linea generale l’instaurazione di un contratto di lavoro dipendente tra parenti entro il terzo grado. Questo è un orientamento consolidato e giustificato dalla circostanza che in caso di parentela potrebbe venire meno il tipico conflitto di interessi di un ordinario rapporto di lavoro, e quindi potrebbe venire meno la necessaria funzione di terzietà del sostituto d’imposta (azienda) nel rapporto tra il lavoratore e l’erario. A riguardo l’interesse principale del lavoratore è ricevere lo stipendio al termine del mese a prescindere dall’andamento positivo o negativo della situazione aziendale. L’interesse dell’azienda, invece, è avere il miglior apporto professionale dal collaboratore con possibilmente il minor costo e tempo. Oltre a ciò il sostituto ha l’obbligo di trattenere mensilmente dal cedolino i contributi e le imposte previste dalle normative in materia di fisco, previdenza e assistenza. Si evince dunque che tra i due soggetti vi sono obblighi, finalità e divergenze che non sarebbero ravvisabili con certezza in caso di parentela tra gli stessi. A tal fine vige una presunzione di esclusione assoluta di divergenza nel contratto tra coniugi in quanto non è contemplabile una conflittualità di interessi, e quindi tra gli stessi non è mai possibile instaurare un contratto di lavoro dipendente. Per gli altri parenti non vi è analoga presunzione di esclusione assoluta a condizione però che non convivano tra loro, non vi sia comunanza di interessi e in caso di ispezione siano in grado di dimostrare con prove certe l’onerosità della prestazione. Se vi è modo di rispettare queste tre condizioni basilari si potrebbe in linea teorica instaurare un contratto di lavoro dipendente anche tra fratelli e sorelle e/o genitori e figli.Vi riporto in basso due delle innumerevoli sentenze della Corte di Cassazione relative a questo tema:“nel caso in cui i soggetti del rapporto di lavoro siano conviventi le relazioni di affetti familiari di parentela e di interessi tra essi esistenti giustifica la presunzione di gratuità, mentre, nell’ipotesi di soggetti non conviventi sotto lo stesso tetto, ma appartenenti a nuclei familiari distinti e autonomi, tale presunzione cede il passo a quello di normale onerosità del rapporto superabile con la dimostrata sussistenza di sicuri elementi contrari.” (Cassazione sentenza n. 3287/1986).__________“Il rapporto di lavoro subordinato tra familiari va dimostrato in maniera rigorosa, nel senso che la presenza di versamenti contributivi non è sufficiente a configurare il rapporto come subordinato, perché è necessaria una rigorosa prova degli elementi costitutivi e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato.” (Cassazione sentenza n. 9043/2011)Grazie e buona giornataMohamed H. KalifConsulente del Lavoro Contratti di lavoro, elaborazione cedolini, 730/Unico, Isee, Imu, Regime Forfettario, Locazioni, Colf