Mohamed H. Kalif

Ferie


Buongiorno,per ogni anno di lavoro il dipendente ha diritto a un periodo di ferie non inferiore a quattro settimane. Questo periodo deve essere usufruito per almeno metà entro l’anno di maturazione e la restante parte nei successivi 18 mesi al termine dell’anno di maturazione. Il momento di fruizione è generalmente stabilito dall’azienda, soprattutto per le prime due settimane, ma è necessario che si consideri nelle dovute misure anche le esigenze del prestatore di lavoro. Se per ipotesi vi è un’usuale chiusura aziendale di due settimane ad agosto di ogni anno, tali ferie saranno certamente state decise dall’azienda e il lavoratore dovrà conseguentemente beneficiarne in quel periodo. Per la restante parte, invece, è necessario che vengano effettuate in un momento che sia in linea con le esigenze del lavoratore. Il diritto alla maturazione delle ferie è previsto per i lavoratori a tempo pieno, parziale, determinato, indeterminato, apprendisti e anche durante il periodo di prova preliminare all’assunzione. In sostanza le ferie sono un diritto universale previsto per ogni tipo di contratto di lavoro subordinato e, a seconda dei singoli Ccnl, possono essere riconosciute per un periodo superiore alle quattro settimane previste dalla legge. Caratteristica specifica di questo istituto è il fatto che non può essere monetizzato anche qualora vi fosse un accordo tra l’azienda e il lavoratore. Le ferie devono necessariamente essere godute in quanto servono al recupero delle energie psicofisiche del prestatore. I casi in cui è ammessa la monetizzazione sono pochi e generalmente coincidenti con la cessazione del rapporto di lavoro. Ultimo dato da tenere presente è che eventuali assenze per malattia, infortunio, maternità obbligatoria e permessi danno ugualmente diritto alla maturazione delle ferie per espressa previsione normativa in materia di lavoro.Grazie e buona giornata.