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Mohamed H. Kalif

Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)

 

 

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Videosorveglianza e gli altri strumenti di controllo a distanza (Prima parte)

Post n°364 pubblicato il 14 Settembre 2022 da mohamed21
 

Buongiorno,
l’informativa odierna riguarda il tema relativo all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.
E’ anzitutto opportuno sapere che le norme in materia di lavoro, al verificarsi di particolari esigenze, consentono l’installazione di telecamere nei locali aziendali. Le condizioni richiamate dalla legge sono quelle di natura produttiva, organizzativa, tutela del patrimonio e per la sicurezza del lavoro. Se dunque un’azienda ha almeno una delle quattro esigenze previste può avviare la procedura per l’installazione delle telecamere. Tale procedura non è in ogni caso immediata in quanto prevede l’accordo sindacale con le rappresentanze aziendali dei lavoratori o, qualora quest’intesa non dovesse concretizzarsi, l’autorizzazione amministrativa dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. Anche in questa seconda sede sarà necessario dimostrare che l’installazione è richiesta in quanto rientrante in una delle esigenze specificamente previste dalle norme. Se per ipotesi l’Ispettorato dovesse dare parere negativo in merito all’utilizzo delle telecamere, l’azienda avrà a disposizione un ulteriore tentativo consistente in un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar).
Come avete potuto evincere la procedura in materia di videosorveglianza è articolata, generalmente lunga nei tempi e sostanzialmente priva di deroghe. Ciò in quanto l’intento della norma è quello di contemperare i diritti dell’azienda, come ad esempio quello di avere tutelato il proprio patrimonio, con quelli del lavoratore che potrebbero essere considerevolmente compromessi da un utilizzo abnorme e invasivo degli strumenti di controllo a distanza. A tale fine è dunque tassativamente necessario l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa dell’Ispettorato del lavoro. Diversamente non sarà possibile installare gli impianti di videosorveglianza anche qualora una parte o la totalità dei lavoratori stessi fossero concordi.
Grazie per l’attenzione come sempre e buon inizio di giornata.
P.s. per approfondire vedi l’art. 23 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151

 

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

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