Creato da mohamed21 il 01/03/2007

Mohamed H. Kalif

Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)

 

 

« Bonus assunzione giovani...Chiarimenti Bonus Natale 2024 »

Periodo di prova

Post n°473 pubblicato il 03 Ottobre 2024 da mohamed21

Buongiorno,
il periodo di prova è l’intervallo temporale durante il quale il lavoratore o l’azienda possono recedere liberamente dal contratto di lavoro dipendente, ovvero senza che vi sia la necessità di rappresentare motivazioni congrue in merito alla dimissione o licenziamento. La sua durata è fissata dalla contrattazione collettiva nazionale e non può in ogni caso superare i sei mesi (Art. 2096 c.c.). Può essere determinata sul piano meramente temporale, come ad esempio per un patto di prova della durata di sessanta giorni di calendario, oppure in una combinazione tra il tempo e lo svolgimento dell’attività come in caso di prova per sessanta giorni di effettivo lavoro. In questa ultima ipotesi la durata sarà più lunga in quanto nei sessanta giorni non verranno conteggiati i sabati e le domeniche, nell’eventualità ovviamente di espletazione della prestazione in cinque giorni su sette, e dunque sul piano temporale si rivelerà essere di circa settantotto giorni di calendario.
I contratti collettivi rimodulano la durata della prova in base al livello e categoria del prestatore ed è quindi possibile che due persone assunte nello stesso giorno e dalla stessa azienda abbiano differenti periodi di prova. Oltre alla retribuzione durante la prova si ha diritto alla maturazione di ferie, permessi, tredicesima, trattamento di fine rapporto ed eventuale quattordicesima. Se al termine della prova nessuna delle due parti recede il rapporto di lavoro si instaura definitivamente e il periodo precedentemente lavorato verrà conteggiato nell’anzianità di servizio. Ultima peculiarità da tenere presente, infine, è che la previsione della prova è una facoltà e non un obbligo ma qualora si dovesse farne ricorso è necessario che sia riportata per iscritto nella lettera di assunzione. Diversamente l’assunzione si considererà perfezionata sin dal primo giorno e se si intenderà successivamente recedere sarà occorrente fare riferimento alle ordinarie e più articolate procedure relative alla cessazione del contratto.
Grazie e buona giornata.

Commenti al Post:
Nessun commento
 

AREA PERSONALE

 

ULTIMI COMMENTI

Molto bello! ciao, gi
Inviato da: maresogno67
il 30/06/2024 alle 18:38
 
memorabile brano!
Inviato da: maresogno67
il 31/12/2023 alle 18:34
 
E’ vero, hai ragione, uno dei più grandi jazzisti in...
Inviato da: mohamed21
il 05/02/2023 alle 17:43
 
Uno dei più grandi sassofonisti della storia del Jazz, è...
Inviato da: Mr.Loto
il 04/02/2023 alle 19:50
 
Grazie Gianni, e auguri di buon anno anche a te. Un caro...
Inviato da: mohamed21
il 02/01/2023 alle 09:13
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963