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Mohamed H. Kalif

Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)

 

 

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Infortunio in itinere

Post n°437 pubblicato il 04 Settembre 2023 da mohamed21

Buongiorno,
per infortunio in itinere si intende l’incidente occorso al lavoratore dipendente durante il percorso che collega il suo domicilio al luogo di lavoro. Non è occorrente che sia avvenuto con l’autoveicolo in quanto la norma contempla anche moto, motocicli, biciclette e persino lo spostamento a piedi. A prescindere dal mezzo utilizzato è richiesto, al fine di ottenere l’indennità prevista, che il percorso effettuato sia il più breve tra quelli possibili e non vi siano state pause o deviazioni durante il tragitto. Eventuali brevi pause o deviazioni sono possibili se di natura inderogabile, come ad esempio l’accompagnamento a scuola dei propri figli, o per cause di forza maggiore come in caso di deviazione per lavori stradali.
Se dunque si dovesse verificare un infortunio di questo tipo e vi fossero le tre condizioni sopra richiamate, è possibile richiedere l’indennità specificamente prevista dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).
In realtà però non è semplice ottenerne il riconoscimento perché in fase di richiesta è occorrente dimostrare che l’uso del mezzo privato, nell’eventualità ad esempio di un incidente stradale, era necessario perché il tragitto casa lavoro non è collegato dai mezzi di trasporto pubblici. Se non si è in grado di dimostrare ciò l’Inail non riconoscerà l’indennità in quanto il mezzo privato non è ritenuto indispensabile per recarsi al lavoro. Ciò è una limitazione di natura considerevole che ha però una sua valida ragione di esistere poiché, diversamente, una parte degli innumerevoli incidenti quotidiani verrebbe denunciata come infortunio in itinere con conseguente danno per la collettività. Dal punto di vista dell’Inail l’uso quotidiano e non necessario di macchina, moto e motociclo aumenta esponenzialmente il rischio e il ricorso abnorme all’utilizzo degli stessi fa rientrare l’infortunio nell’alveo del rischio elettivo che, in base alle norme vigenti in materia di lavoro, non prevede un indennizzo a carico della collettività. Condizione principale affinché vi sia un infortunio in itinere, infatti, è che l’infortunato non abbia concorso direttamente o indirettamente all’evento e il mezzo privato che sostanzialmente integra il rischio elettivo è considerato dall’Istituto un concorso evidente della seconda fattispecie.
Grazie e buona giornata.

 
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