Creato da mohamed21 il 01/03/2007

Mohamed H. Kalif

Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)

 

 

Regime forfettario

Post n°445 pubblicato il 02 Ottobre 2023 da mohamed21

Buongiorno,

se sei un lavoratore autonomo o professionista con partita iva e reddito lordo annuo inferiore a 85.000,00 euro, l’opzione per il regime forfettario potrebbe essere un’ottima opportunità per te. Questo regime fiscale è normato dalla legge 190/2014 ed è stato introdotto per agevolare l’avvio di nuove attività e per mitigare l’imposizione per quelle che erano già in essere. Per chi vi aderisce non è infatti prevista l’applicazione dell’iva sulle fatture, la trattenuta del 20% sui compensi e altresì vi sono diverse deroghe sul piano amministrativo per semplificare la gestione operativa dell’attività. Oltre a ciò vi è anche il beneficio relativo all’imposizione che viene applicata su una parte del reddito corrispondente a una percentuale compresa tra il 40% e 86% e denominata coefficiente di redditività. Ciò implica che qualora tu avessi compensi pari a 40.000,00 euro e il coefficiente di redditività fosse del 78%, le imposte le pagherai solo su 31.200,00 euro e non su 40.000,00, ovvero solo sul 78% dei tuoi compensi totali. A questo considerevole vantaggio si aggiunge anche l’entità dell’aliquota sostitutiva dell’Irpef che mediamente è del 15% e dunque di gran lunga inferiore a quella minima per i contribuenti non forfettari equivalente al 23%.

A fronte di queste molteplici agevolazioni vi è una sola condizione sfavorevole e purtroppo di considerevole entità. Coloro che applicano il regime forfettario, a eccezione dei contributi previdenziali, non possono scaricare alcun costo relativo all’attività proprio perché il loro reddito è determinato in modo forfettario e non reale. Tornando all’esempio precedente è proprio il 22% di reddito reale non considerato, ovvero 100 - 78,  che rappresenta il costo dell’attività determinato in modo aprioristico e omnicomprensivo.

La considerazione finale quindi è che se hai alti costi di gestione relativi alla tua attività, e mediamente superiori al 30%, l’opzione per il regime forfettario potrebbe non essere la scelta ottimale.

 

Grazie e buona giornata.

 

 
 
 
 
 
 
 

Come prendere un appuntamento in ufficio tramite l'App Agenzia Entrate

Post n°441 pubblicato il 13 Settembre 2023 da mohamed21

 
 
 
 
 

DIRITTI dell'inquilino in AFFITTO | Avv. Angelo Greco

Post n°439 pubblicato il 11 Settembre 2023 da mohamed21

 
 
 

Che succede se non RITIRI una RACCOMANDATA? | Avv. Angelo Greco

Post n°438 pubblicato il 07 Settembre 2023 da mohamed21

 
 
 

Infortunio in itinere

Post n°437 pubblicato il 04 Settembre 2023 da mohamed21

Buongiorno,
per infortunio in itinere si intende l’incidente occorso al lavoratore dipendente durante il percorso che collega il suo domicilio al luogo di lavoro. Non è occorrente che sia avvenuto con l’autoveicolo in quanto la norma contempla anche moto, motocicli, biciclette e persino lo spostamento a piedi. A prescindere dal mezzo utilizzato è richiesto, al fine di ottenere l’indennità prevista, che il percorso effettuato sia il più breve tra quelli possibili e non vi siano state pause o deviazioni durante il tragitto. Eventuali brevi pause o deviazioni sono possibili se di natura inderogabile, come ad esempio l’accompagnamento a scuola dei propri figli, o per cause di forza maggiore come in caso di deviazione per lavori stradali.
Se dunque si dovesse verificare un infortunio di questo tipo e vi fossero le tre condizioni sopra richiamate, è possibile richiedere l’indennità specificamente prevista dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).
In realtà però non è semplice ottenerne il riconoscimento perché in fase di richiesta è occorrente dimostrare che l’uso del mezzo privato, nell’eventualità ad esempio di un incidente stradale, era necessario perché il tragitto casa lavoro non è collegato dai mezzi di trasporto pubblici. Se non si è in grado di dimostrare ciò l’Inail non riconoscerà l’indennità in quanto il mezzo privato non è ritenuto indispensabile per recarsi al lavoro. Ciò è una limitazione di natura considerevole che ha però una sua valida ragione di esistere poiché, diversamente, una parte degli innumerevoli incidenti quotidiani verrebbe denunciata come infortunio in itinere con conseguente danno per la collettività. Dal punto di vista dell’Inail l’uso quotidiano e non necessario di macchina, moto e motociclo aumenta esponenzialmente il rischio e il ricorso abnorme all’utilizzo degli stessi fa rientrare l’infortunio nell’alveo del rischio elettivo che, in base alle norme vigenti in materia di lavoro, non prevede un indennizzo a carico della collettività. Condizione principale affinché vi sia un infortunio in itinere, infatti, è che l’infortunato non abbia concorso direttamente o indirettamente all’evento e il mezzo privato che sostanzialmente integra il rischio elettivo è considerato dall’Istituto un concorso evidente della seconda fattispecie.
Grazie e buona giornata.

 
 
 
 
 

Windjammer - Freddie Hubbard (1976)

Post n°435 pubblicato il 19 Agosto 2023 da mohamed21

 
 
 

La Tessera Sanitaria

Post n°434 pubblicato il 18 Agosto 2023 da mohamed21

 
 
 

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Post n°433 pubblicato il 17 Agosto 2023 da mohamed21

 
 
 

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Post n°432 pubblicato il 16 Agosto 2023 da mohamed21

 
 
 

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Post n°430 pubblicato il 10 Agosto 2023 da mohamed21

 
 
 

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Post n°429 pubblicato il 29 Luglio 2023 da mohamed21

 
 
 
 
 

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Post n°427 pubblicato il 26 Luglio 2023 da mohamed21

 
 
 

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Post n°426 pubblicato il 21 Luglio 2023 da mohamed21

 
 
 

Novità Reddito di Cittadinanza

Post n°425 pubblicato il 20 Luglio 2023 da mohamed21

“ ….. pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, il decreto-legge n. 48/2023 dispone che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Conseguentemente tali percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.”
Estratto del Messaggio Inps 2632 del 12.07.2023

 
 
 

Che succede all'INQUILINO se il proprietario VENDE casa?

Post n°424 pubblicato il 18 Luglio 2023 da mohamed21

 
 
 

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