Bellezza e squallore

Segreto di Stato.


Perché mai far ricorso al segreto di Stato per una materia che avrebbe dovuto essere la soluzione a tutti i mali del Paese, la scelta che avrebbe dato un futuro di prosperità al popolo italiano?Perché mai occultare atti che, come tutti gli altri, dovrebbero essere pubblici?Anzi, vista l'attuale pubblicità che ci dice quali sono le virtù dell'Europa così come l'hanno voluta, perché non ci parlano anche di trasparenza e di rispetto per l'intelligenza dei cittadini?Non pensatela come me ................ pensate e basta!Decreto del Ministero del Tesoro 13 ottobre 1995, n. 561 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri fatta con nota n. 14629 in data 2 ottobre 1995Adotta il seguente regolamento:Articolo 1 : Ambito di applicazione Il presente regolamento individua, in conformità all’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le  categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni del Ministero del tesoro e degli organi periferici in qualsiasi forma da questo dipendenti, ai quali si applica, temporaneamente o senza limiti di tempo, l’esclusione del diritto di accesso di cui all’art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.c) atti, studi, analisi, proposte e relazioni che riguardano la posizione italiana nell’ambito di accordi internazionali sulla politica monetaria e sulla politica creditizia e finanziaria;d) atti preparatori del Consiglio della Comunità europea;e) atti preparatori dei negoziati della Comunità europea, nonchè degli accordi multilaterali di ristrutturazione del debito estero;f) documenti, studi, proposte, relazioni, indagini e atti relativi alla partecipazione italiana alle istituzioni creditizie internazionali;g) atti relativi alla programmazione ed alla iniziativa dell’attività di vigilanza e di ispezione, nonchè verbali, atti e relazioni degli uffici dei servizi ispettivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali.Articolo 3 : Categorie di documenti attinenti alla determinazione ed attuazione della politica monetaria valutaria 1. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la riservatezza dei processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti, quando dalla loro divulgazione o conoscenza possa derivare effettivo e concreto pregiudizio alla tutela dei processi stessi:a) atti relativi a studi, indagini, analisi, relazioni, proposte, programmi, elaborazioni e comunicazioni sui flussi finanziari di entrata e di spesa, sulle previsioni del fabbisogno dello Stato, sulla evoluzione, la consistenza, la gestione, il risanamento del debito pubblico e provvedimenti per il contenimento ed il risanamento della spesa e del deficit pubblico, sulla struttura e sull’andamento dei mercati finanziari e valutari nonchè sulla politica fiscale e di spesa pubblica;b) elaborazioni, simulazioni e previsioni concernenti misure di contenimento della spesa per interessi e, in generale, del fabbisogno del settore statale e di quello pubblico allargato;c) atti, anche preparatori, relativi alla emissione o ad altre determinazioni in materia di titoli di Stato e di autorizzazione all’emissione di prestiti in eurolire;d) atti relativi agli interventi dell’Amministrazione in campo monetario e valutario, se connessi ai procedimenti di cui alla successiva lettera e);e) atti di programmazione e di iniziativa dell’attività di vigilanza e di ispezione, nonchè verbali, atti e relazioni dei servizi ispettivi ed atti sanzionatori, quando possa derivarne pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria.