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Pubblicato in GU il DL 104/2013: misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca


ECCO IL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. n. 214 del 12 settembre 2013 - in vigore in pari data) - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (13G00147) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle università e negli enti di ricerca;VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;EMANAil seguente decreto-legge:CAPO I Disposizioni per gli studenti e per le famiglieArt. 1 (Welfare dello studente)1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonchè il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a: a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo; b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche; c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l'accesso agli stessi. nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione pubblica un bando per l'erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono indicati la natura e l'entità dei benefici, le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, nonchè i criteri per la formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse.4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.continua... Leggi tuttoArt. 2(Diritto allo studio)Art. 3(Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica)Art. 4(Tutela della salute nelle scuole)Art. 5(Potenziamento dell'offerta formativa)Art. 6(Riduzione del costo dei libri scolastici)Art. 7(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)Art. 8(Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado)Art. 9(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione)CAPO II Disposizioni per le scuoleArt. 10(Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali)Art. 11(Wireless nelle scuole)Art. 12(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)Art. 13(Integrazione delle anagrafi degli studenti)Art. 14(Istituti tecnici superiori)Art. 15(Personale scolastico)Art. 16(Formazione del personale scolastico)Art. 17(Dirigenti scolastici)Art.18(Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione).Art. 19(Alta formazione artistica, musicale e coreutica)CAPO III Altre disposizioniArt. 20(Corsi di laurea ad accesso programmato)Art. 21(Formazione specialistica dei medici)Art. 22(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca).Art. 23(Finanziamento degli enti di ricerca)Art. 24(Personale degli enti di ricerca)Art. 25(Disposizioni tributarie in materia di accisa)Art. 26(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)Art. 27 (Norme finanziarie)Art. 28 (Entrata in vigore)1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a Roma, addì 12 settembre 2013.NAPOLITANOLetta, Presidente del Consiglio dei ministriCarrozza, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricercaSaccomanni, Ministro dell'economia e delle finanzeVisto, il Guardasigilli: Cancellieri