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E' illegittimo deliberare su questioni non inserite all'O.d.G. e non rese note preventivamente ai condomini


Tribunale di Roma, sez. V Civ., sentenza 3 novembre 2011, n. 21319Premesso che l'art. 1105 c.c. -norma, questa, che trova applicazione anche per il condominio edilizio in forza del richiamato recettizio operato dall'art. 1139 c.c.- espressamente sancisce, per i partecipanti alla situazione di contitolarità di diritti reali, il diritto alla preventiva informativa sugli argomenti che sono oggetto del dibattito gestorio in seno al quale la maggioranza dei comunisti è legittimata all'adozione delle relative decisioni di governo della cosa comune; è indubbio che, laddove l'art. 1136 c.c., al comma VI, prescrive che i partecipanti al condominio edilizio debbano essere 'invitati alla riunione assembleare, esso richieda, nel contempo, che gli stessi debbano essere previamente messi al corrente dei temi oggetto della delibazione collegiale sì da consentire una partecipazione effettiva e concreta e permettere, nel contempo, di poter operare le personali valutazioni in merito anche all'opportunità o alla necessità, in ragione del personale interesse, a intervenire alla stessa, sicché ne consegue che l'eventuale deliberazione su questioni che non siano state inserite all'ordine del giorno e che non siano state oggetto di pregressa informativa ai condomini partecipanti, proprio perché pregiudicante detto diritto alla partecipazione effettiva e consapevole normativamente sancito dagli artt. 1105 e 1136 c.c. è illegittima e, pertanto, possibile oggetto di giudiziale gravame ai sensi dell'art. 1137 ce. Affinché detto vizio possa essere concretamente riscontrato è, però, necessario che la determinazione assembleare verta su di un tema del tutto alieno rispetto a quanto posto al relativo ordine del giorno o, comunque, non sia ad esso riconducibile in via logica; solamente, cioè, laddove l'organo collegiale di governo dell'ente condominiale abbia fatto concreto uso dei propri poteri gestori in relazione e tematiche radicalmente estranee al programma deliberativo consacrato nell'ordine del giorno potrà ritenersi effettivamente sacrificato l'evidenziato diritto del condomino alla partecipazione consapevole all'assise assembleare. Di contro, laddove tra quanto deliberato e quanto in precedenza indicato nel pertinente ordine del giorno sia enucleabile un relazione di 'ampia coincidenza'o, comunque, di 'convergente, ciò escluderà profilo alcuno di illegittimità (v. Cass. 27.03.2000 n. 3634) proprio perché il dovere informativo ha trovato ottemperanza.  Nel caso di specie non è contestato che la decisione di affidare ad un tecnico la stesura del capitolato degli interventi interessanti lo stabile condominiale che erano già stati oggetto di pregresso deliberato, e di redigere il pertinente computo metrico, in tal modo dando ulteriore concreto impulso e prosecuzione a tale attività manutentiva, era resa senza di essa dare, ai condomini, preventiva indicazione all'ordine del giorno assembleare poiché era assunta delibando le 'varie ed eventuali'.  Trattandosi, comunque, di adempimenti comportanti un costo per i condomini (ed invero, nel testo del deliberato (all. 2 produzioni parti attrice e convenuta) si parla anche di preventivo della relativa spesa che sarebbe, peraltro, stato richiesto una volta già decisa la sua esecuzione) in ragione della loro negativa incidenza sulla sfera giuridico-patrimoniale individuale, avrebbero richiesto pregressa notizia di quanto si andava a decider al fine di poter permettere, a ciascuno, un valido intervento partecipativo circa tempi, forme e modi di tale scelta gestoria (a titolo esemplificativo, indicando altro professionista rispetto a quello proposto in sede assembleare).