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Delibera impugnabile se l'amministratore non consente l'esame dei documenti contabili prima dello svolgimento dell'assemblea


Cass. Sez. II Civ., 21 settembre 2011, n. 19210Il rifiuto di mostrare al condomino che ne fa richiesta(ed eventualmente estrarre copia) la documentazione su cui si fonda la rendicontazione del mandatario, ove non sia dimostrata l'impossibilità di dare corso la richiesta perché pervenuta a poche ore dall'inizio alla seduta, dà luogo a responsabilità e all'annullamento della deliberazione dell’assemblea. L'onere della prova della inesigibilità della richiesta incombe sull'amministratore e, quindi al condominio in sede di impugnazione della delibera assembleare.  Nella sentenza si legge:  Del resto lo stesso Condominio ricorrente, nel sottolineare l'esigenza che anche la richiesta del condomino di visionare la documentazione contabile necessaria ad una consapevole partecipazione all'assemblea condominiale venga assicurata nel rispetto dei criteri di buona fede e di correttezza, non ha tuttavia evidenziato come, nel caso di specie, tali canoni non siano stati osservati dal resistente.  Anzi, lo stesso Condominio riconosce che la richiesta è stata effettuata "poche ore" prima dell'inizio dell'assemblea - con ciò concordando con la deduzione sul punto del resistente -, e non illustra le ragioni per le quali una richiesta effettuata ore prima dell'assemblea non possa ritenersi rispondente agli indicati criteri e crei ostacolo all'attività dell'amministratore.  In proposito, appare opportuno rilevare che il condomino ha senz'altro il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all'assemblea condominiale e che a tale diritto corrisponde l'onere dell'amministratore di predisporre un'organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto e della esistenza della quale i condomini siano informati.  Con il che, deve ritenersi che a fronte della richiesta del condomino di accedere alla docu-mentazione contabile per gli indicati fini di partecipazione consapevole ad un'assemblea che su quei documenti debba esprimersi, l'onere della prova della inesigibilità della richiesta e della sua non compatibilità con le modalità previamente comunicate incombe sull'amministratore e, quindi, in sede di impugnazione della delibera assembleare, al Condominio, ove intenda resistere all'azione del condomino dissenziente.fonte condominioweb.com