Omotossicologia.

RD 29 giugno 1939


una risposta al Prof. HANAU e la brevettabilità dei trattamenti e terapie del corpo umanoVorrei rispondere per quanto concerne la mia esperienza in scienze giurdiche. Temo che quello che scrivero possa essere inteso come nel dare dell'Ignorante a qualche professore Universitario e mi faccia precludere un eventuale prosieguo nella carriera universitaria, ma io intendo ignoranza della norma in quanto mai conosciuta, spero non risulti diffamatorio o venga travisato, tutti possono ignorare le norme mica è dato conoscere tutto di tutti, io di medicina non sono un conoscitore dopotutto. I brevetti vengono disciplinati sia dal codice civile che da un legge speciale che è stata modificata negli anni, il Regio Decreto del 29 giugno 1939 nr. 1127, disciplina i brevetti, tralasciando il resto la norma che ci interessa è l'articolo 12 del decreto "de quo" nel comma c recita: c) le presentazioni di informazioni. Le disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del primo comma, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338. In altri termini i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale non possono essere brevettati..... spero sia chiaro il decreto è scaricabile al seguente link: http://digilander.libero.it/montinari/Rd29giugno1939.pdf