IN NOME DEI DIRITTI

AFFIDO CONDIVISO - UN LUNGO CAMMINO DI CIVILTA'


La situazione in Italia prima della Legge 8 febbraio 2006 n. 54.....Ed è proprio alla tutela di tale interesse, che risulta rivolta, nel panorama giuridico italiano ante-riforma, la disciplina in materia di affidamento dei figli, frutto dell’iter appena ripercorso e racchiusa tutta in due sole norme: l’articolo 6 della legge 898/70 e l’articolo 155 del codice civile.Tali disposizioni prevedono un affidamento di tipo monogenitoriale, per cui il minore resta affidato al solo genitore considerato più idoneo a favorirne il pieno sviluppo della personalità, dotandolo di potestà esclusiva circa l’educazione, l’istruzione e la cura; ciò senza escludere l’apporto e la presenza del genitore non affidatario, che mantiene la potestà congiunta in ordine alle scelte più importanti e alle questioni di straordinaria amministrazione.Se questo è quanto previsto sulla carta, diversa è la realtà quotidiana delle aule di giustizia, ove quello che era nato quale affidamento monogenitoriale, diviene affido quasi “esclusivo” alla madre, come dimostrano le indagini Istat svolte in Italia nell’anno 2000, dalle quali si evince che la percentuale di affidamento della prole alla madre sfiora l’86,7% dei casi. Il panorama italiano, in spregio al dettato di cui all’articolo 30 della Costituzione, che sancisce il dovere di ambo i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, sembra remare in senso inverso rispetto a quanto accade nel resto d’Europa, dove le figure genitoriali rivestono egual valore; basti pensare alla Germania, dove è lo stesso codice a prevederlo, alla Svezia, dove l’affidamento congiunto raggiunge il 96%, o al Children act inglese del 1989, in cui vigono pari responsabilità e potestà.http://www.altalex.com/index.php?idnot=10408