Paghe e contabilità

COME VARIANO LE MANSIONI DEL LAVORATORE NEL JOBS ACT


C'era una volta l'art. 2103 del codice civile. La legge diceva che il lavoratore non poteva essere demansionato, cioè non poteva essere adibito a mansioni inferiori. Poteva essere adibito a mansioni superiori, dopo un periodo minimo di tre mesi nella nuova mansione (salvo diversa previsione dei contratti collettivi). Al massimo, egli poteva essere adibito a "mansioni equivalenti", senza alcuna diminuzione della retribuzione.Oggi c'è il Jobs Act (art. 55) e le mansioni possono essere variate, basta che rientrino nello stesso livello di inquadramento (tenete conto che, in generale, i contratti collettivi elencano numerose mansioni corrispondenti a ciascun singolo livello di inquadramento).Inoltre è ora possibile demansionare il lavoratore, assegnandogli mansioni inferiori (di un livello di inquadramento) in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore o nelle ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi, anche aziendali. In tali casi la parte preponderante della retribuzione non potrà essere ridotta, ma potrà variare (anche in senso peggiorativo) la parte (generalmente minoritaria) della retribuzione legata alla modalità specifica di esecuzione del lavoro. Ciò in quanto, nel passaggio da una mansione all'altra possono variare le modalità del lavoro, e di conseguenza varieranno gli elementi retributivi connessi alle stesse.E' anche prevista la possibilità di stipulare (presso le commissioni di conciliazione o nelle commissioni di certificazione dei contratti) accordi individuali di modifica delle mansioni se vi è l'interesse del lavoratore (che vuole conservare il posto di lavoro, acquisire una nuova professionalità o migliorare comunque le condizioni della propria vita).Infine, per acquisire una mansione superiore, servono ora sei mesi continuativi.Walter Caputo - autore dell'ebook "Corso base di paghe e contributi" - 23/6/2015