Paghe e contabilità

LA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DOPO IL JOBS ACT


E' noto a tutti che il D.lgs. n. 81/2015 ha abrogato il contratto di collaborazione a progetto. Se in alcune situazioni tale contratto è stato utilizzato oltre i limiti consentiti, in altri rapporti di lavoro è stato un contratto ad hoc, insomma perfetto, coerente con la legge e in più ha consentito a molte persone di lavorare.Oggi ci si chiede come possano proseguire quei rapporti di lavoro per i quali il contratto a progetto era più che legittimo. Fortunatamente - sebbene il Jobs Act punti alla diffusione di un unico contratto di lavoro (quello subordinato a tempo indeterminato, lievemente più conveniente per le agevolazioni fiscali e un po' più flessibile dopo l'introduzione delle tutele crescenti) - resta ancora in piedi il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c.Si può quindi utilizzare, ma occorre fare attenzione in quanto - in alcuni casi - quel contratto potrebbe trasformarsi automaticamente in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In caso di dubbi - e per evitare successive contestazioni - si può comunque certificare il contratto ex art. 79 e 80 del D.lgs. n. 276/2003.Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa si trasforma in quello subordinato se sono presenti tutti i requisiti che seguono, ovvero quando la prestazione professionale (art. 2, comma 1, D.lgs. n. 81/2015):- è esclusivamente personale;- è continuativa;- ha contenuto ripetitivo;- è caratterizzata dal fatto che i tempi e i luoghi sono stabiliti esclusivamente dal committente (il quale, in generale, stabilisce ogni altra modalità di esecuzione del lavoro) e non dal prestatore di lavoro.Walter Caputo - 24 gennaio 2015