Paghe e contabilità

FINO A 27 MENSILITA' PER CHIUDERE IL RAPPORTO DI LAVORO


Si può evitare un contenzioso giudiziario fra datore di lavoro e lavoratore sulla legittimità del licenziamento? Sì, già dal 2015 - ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 23/2015 - esiste la possibilità di effettuare una speciale conciliazione. Ma ci sono delle novità. Innanzitutto è evidente che una tale possibilità si concretizzi dopo che il lavoratore ha ricevuto la lettera di licenziamento. Ritenendo quest'ultimo illegittimo, egli può agire per far valere i propri diritti. Tuttavia, può anche apprezzare la proposta del datore di lavoro, il quale - entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento - può offrire al lavoratore una mensilità per ogni anno di servizio: minimo 3, massimo 27 mensilità, come stabilito dal “decreto dignità” D.L. n.87/2018 convertito in legge n. 96/2018.Quindi la novità consiste nell'incremento del numero di mensilità che possono essere offerte per "chiudere la partita". Infatti, in precedenza la forbice era collocata tra 2 e 18 mensilità. Su tali somme (erogate mediante un assegno circolare) non si pagano né IRPEF né contributi previdenziali.Walter CaputoFormatore e autore di libri ed ebook con oltre 16 anni di esperienza