Paghe e contabilità

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA


Il CCNL commercio stabilisce che:- l'INPS deve pagare un'indennità pari al 50% della retribuzione dal 4^ al 20esimo giorno (nei primi 3 giorni l'istituto previdenziale non interviene) e i 2/3 (cioè il 66,66%)dal 21esimo al 180esimo giorno (oltre il 180esimo giorno non si ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro);- il datore di lavoro deve pagare il 100% della retribuzione nei primi 3 giorni (c.d. carenza), deve integrare la retribuzione dal 4^ al 20esimo giorno in modo che sia pari al 75% (cioè deve aggiungere la differenza fra 75% e 50%, quindi il lavoratore perde il 25% della retribuzione), deve integrare la retribuzione dal 21esimo giorno in poi in modo che sia pari al 100% (cioè deve aggiungere la differenza fra 100% e 66,66%).