Paghe e contabilità

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE N. 2: Procedure di assunzione


Il Collocamento, composto da soggetti pubblici e privati, si pone come interfaccia fra imprese e lavoratori e può essere suddiviso in:collocamento ordinario, riservato a soggetti "abili";collocamento obbligatorio, riservato ai disabili.Coloro che cercano lavoro vengono inseriti in:elenchi anagrafici;liste di collocamento.Gli elenchi anagrafici contengono i riferimenti anagrafici:degli inoccupati (= chi non ha mai lavorato);dei disoccupati (= chi ha perso il lavoro).Sia gli inoccupati che i disoccupati, nel momento in cui si rivolgono al competente Centro per l’Impiego, ricevono la cosiddetta "scheda professionale", che comprende, oltre ai dati anagrafici, anche dati relativi ai titoli di studio, alle esperienze professionali e alle caratteristiche della propria disponibilità a lavorare.Le liste di collocamento contengono i riferimenti anagrafici:di coloro che sono in mobilità;dei disabili;dei lavoratori dello spettacolo.L’assunzione coinvolge innanzitutto il datore di lavoro e il lavoratore.Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore:una comunicazione scritta che riporti il numero di iscrizione al libro matricola;una comunicazione scritta che riporti una serie di dati relativi al rapporto di lavoro.Tali dati sono:identità delle parti;luogo di lavoro;data inizio rapporto;durata rapporto;inquadramento, livello, qualifica;durata periodo di prova;retribuzione iniziale e periodo di pagamento;durata ferie retribuite;orario di lavoro;preavviso in caso di recesso.Le ultime cinque informazioni (dalla prova al preavviso) possono essere sostituite da un rinvio al CCNL (= Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di riferimento.Tutte le informazioni di cui sopra (compreso il numero di iscrizione nel libro matricola) possono essere fornite al lavoratore nella seguente forma:contratto di lavoro scritto;lettera di assunzione;dichiarazione scritta.Il datore di lavoro deve inoltre effettuare una comunicazione telematica al competente Centro per l’Impiego:in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di inizio del rapporto;in caso di modifica del rapporto di lavoro, entro 5 giorni dalla modifica;in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 5 giorni dalla cessazione.[a cura di Walter Caputo – 21-11-08]