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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE N. 3: Costituzione del rapporto di lavoro


La costituzione del rapporto di lavoro subordinato rispetta una serie di regole contenute:- nella Costituzione;- nelle leggi;- nei CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro);- nel contratto individuale di lavoroI CCNL sono accordi stipulati fra organizzazioni sindacali (dei lavoratori e dei datori di lavoro), il cui oggetto è la disciplina del rapporto individuale di lavoro.I CCNL contengono:- una parte obbligatoria = impegni assunti dalle controparti;- una parte normativa, suddivisa in una sezione economica (relativa agli aspetti retributivi) e in una normativa (riguardante le condizioni di lavoro).I contratti collettivi si suddividono in:- nazionali, se la controparte datoriale è un’organizzazione sindacale: vincolano i lavoratori appartenenti ad interi settori merceologici;- aziendali, se la controparte datoriale è il singolo imprenditore: vincolano i dipendenti di una singola impresa;- interconfederali: vincolano tutti i lavoratori dipendenti, poiché sono stipulati da tre parti (le organizzazioni sindacali contrapposte più il Governo) e riguardano argomenti di interesse generale.Il contratto individuale di lavoro è l’accordo tra lavoratore e datore, tramite il quale si scambia una prestazione lavorativa contro una retribuzione.Innanzitutto il contratto individuale di lavoro deve contenere gli elementi essenziali:- accordo;- causa;- oggetto;- forma.La forma è libera salvo una serie di casi tassativamente previsti dalla legge, nei quali particolari esigenze richiedono obbligatoriamente la forma scritta.Le parti del contratto individuale di lavoro sono:- lavoratore con almeno 15 anni d’età (salvo casi particolari che consentono – a condizioni restrittive – il lavoro ai minori di 15 anni);- datore di lavoro: persona fisica o ente.I documenti da chiedere e far firmare al lavoratore neo-assunto sono:- dichiarazione di titolarità di pensione;- documentazione per ANF (Assegno per il Nucleo Familiare);- dichiarazione per le detrazioni fiscali;- dichiarazione sulla scelta in caso di incapienza del conguaglio fiscale di fine anno;- codice fiscale;- numero iscrizione ASL;- documentazione richiesta dal CCNL applicato.La visita medica pre-assuntiva è in generale facoltativa, ad eccezione dei casi in cui o il lavoratore è particolarmente giovane (e quindi vulnerabile) oppure la lavorazione è pericolosa per la salute.Il periodo di prova è sempre ammesso se previsto per iscritto. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Tale periodo consiste – a tutti gli effetti – in normali giornate lavorative.[a cura di Walter Caputo – 26-11-08]