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AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE N. 7: Sicurezza


Fonti giuridiche:- Costituzione (art. 2, 32, 35, 41);- codice civile (art. 2087);- dal Decreto Legislativo 626/94 al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;- leggi speciali (che disciplinano attività soggette a particolari rischi: ad es. rumore, vibrazioni, piombo, amianto);- statuto dei lavoratori (legge 300/1970);- contrattazione collettiva.Misure generali di tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori:- monitoraggio e criteri di riduzione dei rischi (si tratta di valutare i rischi, privilegiare la protezione collettiva a quella individuale, eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi);- interventi sugli impianti, sui metodi di lavorazione, sulle materie prime o comunque sulle materie da lavorare (sostituire le sostanze pericolose, rispettare i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, ridurre gli agenti chimici, fisici e biologici, effettuare la manutenzione di ambienti, macchinari e dispositivi di sicurezza);- protezione individuale e collettiva (non solo protezione dei lavoratori, ma anche controllo sanitario specifico e adozione di misure igieniche, di pronto soccorso, di evacuazione antincendio);- procedure di informazione (informare, formare, istruire, coinvolgere i lavoratori sul tema della sicurezza).Campo di applicazione della normativa sulla sicurezza:- tutti i settori di attività, privati e pubblici;- principale destinatario: datore di lavoro;- delegati per la sicurezza: dirigenti e preposti;- interessati: tutti i lavoratori subordinati (anche i collaboratori a progetto, se la prestazione lavorativa si svolge all’interno dei luoghi di lavoro);- esclusi: addetti ai servizi domestici e familiari con rapporto di lavoro subordinato.Obblighi del datore di lavoro:- obblighi generali: adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori (art. 2087 cod. civ.). Tale obbligo, troppo ampio, è stato ristretto all’osservanza degli standard di sicurezza propri dell’attività, concretamente applicabili;- incombe sul lavoratore l’onere di provare innanzitutto di aver subito un danno e poi anche il nesso causa - effetto fra ambiente di lavoro e danno. Se ci riesce, sarà il datore di lavoro a dover dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno;- obblighi specifici: prevenzione; informazione, formazione e consultazione; fornitura di mezzi di protezione; luoghi di lavoro; attrezzature di lavoro; sostanze pericolose e nocive; servizi sanitari; controllo e vigilanza.Obblighi di prevenzione:- valutare i rischi;- redigere un documento di valutazione dei rischi;- organizzare un servizio di prevenzione e protezione (interno o esterno all’azienda, ma comunque con un responsabile);- designare i lavoratori che attueranno le misure di prevenzione e protezione incendi, che evacueranno le persone in caso di pericolo grave e immediato, che effettueranno le prime operazioni di salvataggio e di pronto soccorso.Obblighi di informazione, formazione e consultazione:- informare i lavoratori sui rischi generali e specifici, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sui pericoli legati all’uso di sostanze nocive, sulle procedure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione. Inoltre occorre che i lavoratori conoscano il nome del RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) e del medico competente, nonché dei lavoratori incaricati sulle procedure antincendio ed evacuazione;- istruire i lavoratori sull’uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale;- predisporre adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro;- all’atto dell’assunzione oppure in caso di trasferimento, cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose: formazione dei lavoratori sui temi della sicurezza ;- consultazione: nelle aziende con più di 15 dipendenti il datore di lavoro deve indire almeno una volta all’anno una riunione, cui partecipano il RSPP, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.Obblighi di fornitura di mezzi di protezione:- i dispositivi di protezione individuale vanno utilizzati solo se i rischi non possono essere eliminati o drasticamente ridotti;- le protezioni specifiche sono costituite da indumenti, caschi, cuffie, occhiali, maschere e simili.Deve essere effettuata adeguata manutenzione ai luoghi di lavoro e alle attrezzature e occorre affiggere le istruzioni di manipolazione delle sostanze pericolose.Bisogna inoltre predisporre le visite mediche preassuntive e periodiche.Obblighi dei lavoratori:- osservare disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti;- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione;- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo ad essi note, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;- contribuire con il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti all’adempimento degli obblighi imposti dalle autorità competenti o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.[a cura di Walter Caputo – 6-12-08]