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NON E' COLPA DELLA STATISTICA

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Su Instagram, con il nome di "Statbunker", l'autore si occupa di debunking statistico e probabilistico


 
 
 
 
 
 
 

 

 
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CONTRATTO A TERMINE: LE PRECISAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Post n°800 pubblicato il 11 Dicembre 2018 da paghe_contributi
 

Chi segue questo blog per gli aggiornamenti contabili, fiscali e del lavoro conosce già le principali modifiche apportate dal Decreto Dignità alla normativa previgente. Mi riferisco naturalmente al contratto a termine e al fatto che - dal 1° novembre 2018 - è ormai scaduta la disciplina transitoria e quindi vanno applicate le nuove regole.

Con la circolare n. 17/2018 il Ministero del Lavoro - interpretando la normativa in oggetto - ha fornito alcune precisazioni. Innanzitutto ha stabilito che - ferme restando le ragioni oggettive da fornire quando si superano i 12 mesi - la durata di 24 mesi rappresenta un limite invalicabile (salvo ulteriori 12 mesi le cui ragioni vengono vagliate dall'Ispettorato del Lavoro). Il limite in oggetto non può essere superato dallo stesso lavoratore per le medesime mansioni e lo stesso livello di inquadramento (con lo stesso datore di lavoro), neanche facendo ricorso a più contratti oppure ad un'alternanza di contratti a termine e di contratti di somministrazione.

Resta sempre la possibilità per i contratti collettivi di variare (anche in aumento) la durata massima di 24 mesi. Inoltre i contratti collettivi che oggi consentono una durata superiore a 24 mesi (in quanto redatti o rinnovati prima del Decreto Dignità) sono validi fino a scadenza. Quindi per i lavoratori che operano in quei settori è ancora possibile usufruire di contratti più lunghi. Quando il CCNL in questione verrà rinnovato, recepirà necessariamente le nuove regole del Decreto Dignità. 

Le ragioni oggettive (da fornire se si vogliono superare i 12 mesi) sono talmente vincolanti che rappresentano - di fatto - casi eccezionali (salvo la possibilità di assumere per sostituire altri lavoratori). Entro i 12 mesi il contratto resta acausale, ma se il datore di lavoro intende usufruire di benefici contributivi, dovrà comunque indicare obbligatoriamente la causale. 

Resta il maggior costo del contratto a termine: 1,40%, a cui si aggiunge lo 0,50% ad ogni rinnovo. A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha lasciato intendere che una proroga con giustificazioni diverse rispetto a quelle originarie equivarrebbe ad un nuovo contratto e quindi sarebbe gravato dello 0,50% dovuto sui rinnovi. 

Infine, proprio il maggior costo e le causali vincolanti vengono indicate - da molti - come i motivi che hanno determinato una riduzione notevole dei contratti a termine. Sia i datori di lavoro che i lavoratori si aspettano quindi una riduzione degli oneri aggiuntivi e una "semplificazione" delle causali. Vedremo cosa succederà, vi terrò aggiornati.

Walter Caputo

Autore di corsi di Paghe e contributi, Contabilità e Controllo di gestione

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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L'AUTORE DEL BLOG: CHI E' WALTER CAPUTO ?

Ha un diploma universitario in Amministrazione Aziendale, con specializzazione in Finanza. E’ laureato in Economia e Commercio e in Scienze Statistiche. Insegna sia materie matematico - fisico – statistiche che economico - giuridico - fiscali. Su questi temi: contabilità, controllo di gestione, paghe e contributi, divulgazione scientifica ha scritto decine di libri. Inoltre ha pubblicato più di 300 articoli di divulgazione scientifica. Da giugno 2016 è coautore del blog Cibo al microscopio. Da novembre 2012 è cofondatore di Risparmiare Fare Guadagnare. Da novembre 2008 è science writer per Gravità Zero, corporate blog di divulgazione scientifica. Da giugno 2007 è autore di un Blog di Scienze naturali ed economiche.

I suoi articoli si leggono qui.

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