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Imu 3 rate


I correttivi Imu sono legge. Il Senato ha infatti approvato nella giornata di martedì (24 aprile) il decreto fiscale che introduce novità significative in tema di Imposta municipale unica. Una su tutte la possibilità, valida solo per le abitazioni principali, di versare la tassa in due o tre rate, come anche l’utilizzo dei bollettini postali in alternativa al modello F24. Il testo, poi, fornisce anche i primi chiarimenti sugli immobili delle coppie separate e sulle ex prime abitazioni di anziani o disabili trasferiti in strutture di ricovero.PRIME CASE: VERSAMENTO A RATE – Ma andiamo con ordine. L’Imu sulle prime case, cioè quelle dove il possessore ha stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale, potrà essere dilazionata, a scelta del contribuente, in due o tre rate. Nel primo caso gli appuntamenti saranno il 18 giugno per il versamento dell’acconto (vale a dire il 50% dell’imposta dovuta), calcolato sulla base dell’aliquota standard del 4 per mille, e il saldo finale entro il 17 dicembre, questa volta in funzione delle aliquote ufficiali deliberate dai singoli Comuni. Nel secondo caso, invece, l’acconto sarà spalmato in due rate al 33% dell’imposta dovuta (calcolata sempre sulla base del 4 per mille), le cui scadenze saranno il 18 giugno e il 17 settembre, mentre il restante 33% andrà a saldo sulla base delle nuove aliquote. È chiaro, quindi, che a partire dalle seconde case in su l’Imu andrà versata obbligatoriamente in due rate: l’acconto di giugno più il saldo. Ad ogni modo, al momento del saldo, il contribuente dovrà ricalcolarsi l’imposta sottraendovi l’importo già pagato in acconto: la differenza, a questo punto, darà la cifra residua da pagare.ALIQUOTE “BALLERINE” – Proprio sulle aliquote, però, si addensano alcune delle ombre non ancora schiarite sull’Imu. Quello che si annuncia, infatti, è un percorso a dir poco “ballerino” che vede una prima scadenza fissata al 30 settembre 2012, termine entro il quale i Comuni dovranno deliberare le singole aliquote su tutte le tipologie di immobili. Aliquote che successivamente potrebbero subire nuove modifiche da parte degli stessi Comuni entro il 30 novembre, e ancora più in là (entro il 10 dicembre) da parte del ministero dell’Economia, qualora si presentino esigenze di bilancio tali da mettere in dubbio, sulla base dei versamenti in acconto, l’incasso Imu preventivato per il 2012. Va infine ricordato che a fronte del gettito derivante dalle prime abitazioni (incassato interamente dai Comuni), quello proveniente da tutti gli altri immobili sarà spartito al 50 e 50 fra Stato e Comuni. La suddivisione, però, dovrà essere fatta dagli stessi contribuenti, che in acconto calcoleranno le rispettive porzioni sulla base dell’aliquota standard al 7,6 per mille, mentre al momento del saldo il 50% di competenza dei Comuni verrà ricalcolato sulla base dell’aliquota comunale, e l’altro 50% per lo Stato resterà calcolato sulla base del 7,6 per mille.BOLLETTINO POSTALE – Quanto alle modalità di versamento, in alternativa all’F24 è stata introdotta l’opzione del caro vecchio bollettino postale, che tuttavia potrà essere utilizzato solo per il saldo di dicembre. Di conseguenza per le due rate (o l’unica rata) di acconto ci sarà l’obbligo di pagare tramite F24. “Il doppio passo – commenta un servizio del Sole 24 Ore– è dettato dal fatto che l’F24 permette di sorvegliare con puntualità il gettito effettivo e in un panorama di stime così claudicanti il Governo non se l’è sentita di rinunciare a questo punto di riferimento”.COPPIE SEPARATE – Ulteriori conferme di novità introdotte alla Camera riguardano la situazione delle coppie separate o dei coniugi che vivono in dimore differenti. Nel primo caso, infatti, come già accennato nella news del 17 aprile, l’Imu sull’ex casa coniugale continuerà a essere a carico (per intero) della persona che resta a vivere nell’immobile, a prescindere da chi ne sia il proprietario; mentre per le coppie che abitano in appartamenti separati le agevolazioni potranno essere applicate su entrambe le unità, a condizione però che queste siano ubicate in Comuni diversi. Ciò significa che nel caso in cui i due coniugi stabiliscano la dimora abituale e la residenza anagrafica in stabili differenti, ma situati nello stesso Comune, le agevolazioni potranno essere applicate soltanto su uno di questi immobili.CASE DISTRUTTE – Un’ultima novità riguarda le case colpite dal terremoto del 2009 in Abruzzo. Sarà infatti stabilita l’esenzione totale, non solo dall’Imu, ma anche dall’Irpef e dall’Ires, per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili a seguito del sisma. Al contrario, per tutti gli altri immobili distrutti o inagibili, l’esenzione varrà solo sul 50% della base imponibile.ANZIANI E DISABILI IN CASA DI CURA – Tutto resta com’è, invece, sulle abitazioni di anziani o disabili trasferiti in strutture di ricovero. Il Governo, infatti, non ha inserito nessuna norma a livello nazionale che istituisca agevolazioni per questa particolare casistica. In questo senso, gli unici eventuali sconti potranno essere istituiti dai Comuni, che avranno così la possibilità di assimilare le case di questi contribuenti a vere e proprie abitazioni principali, a patto però che non risultino già locate.