Pensieri sparsi

La Costituzione


Principi fondamentali Articolo 3Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.[cfr. XIV] [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1] [cfr. art. 6] [cfr. artt. 8, 19][cfr. art. 22Articolo 138Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.[cfr. art. 72 c.4] [cfr. art. 87 c.6] [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ]Senato della Repubblica La CostituzioneLa notte della RepubblicaQUEST'UOMO OFFENDE NOI DONNE FERMIAMOLOLa"filosofia dell'utilizzatore"