Principi fondamentali
Articolo 3Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.[cfr.
XIV] [cfr. artt.
29 c. 2,
37 c. 1,
48 c. 1,
51 c. 1] [cfr. art.
6] [cfr. artt.
8,
19][cfr. art.
22]
Articolo 138Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.[cfr. art.
72 c.4] [cfr. art.
87 c.6] [cfr. artt.
73 c.1,
87 c.5 ]
Senato della Repubblica La CostituzioneLa notte della RepubblicaQUEST'UOMO OFFENDE NOI DONNE FERMIAMOLOLa"filosofia dell'utilizzatore"