Post n°227 pubblicato il 09 Ottobre 2008 da ilpoliedroambiente
Il tema della responsabilità, per quanto riguarda l’inquinamento transfrontaliero dell’aria, assume, nel caso d’incidenti nucleari, aspetti del tutto originali, che non consentono di fare appello, se non per alcuni principi molto generali, alla normativa consuetudinaria che disciplina la responsabilità per fatto illecito. E questo spiega la stipulazione di convenzioni apposite, come è del resto avvenuto per l’inquinamento da idrocarburi, anche se nel caso delle istallazioni nucleari con maggiore pregnanza di motivazioni. Un primo tentativo è stato compiuto con la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità dei terzi nel campo dell’energia nucleare, stipulata nel quadro delle iniziative intraprese dall’ O.E.C.E. Lo scopo dichiarato del testo è quello di assicurare una riparazione adeguata ed equa alle vittime degli incidenti nucleari, attraverso l’adozione nei Paesi contraenti di una disciplina uniforme della materia. A tal fine, l’art. 3, modificato con la Convenzione supplementare del 28 gennaio 1964, stabilisce che responsabile dei danni è l’exploitant, cioè il gestore dell’impianto. Il termine di “gestore” va inteso in senso tecnico- economico, come indicante e ne trae un utile, come meglio si ricava dal francese “exploitant” o dall’inglese “operator”.Alcuni Paesi contraenti si sono avvalsi della riserva, ammessa all’atto della firma, secondo la quale essi potranno continuare ad addossare ad altri soggetti una responsabilità che si aggiunga a quella del gestore, se prevista dalle loro legislazioni. La responsabilità riguarda sia i danni alle persone che ai beni, salvo quelli all’impianto medesimo e ai beni appartenenti allo stesso gestore situati nel luogo dell’incidente, o i mezzi di trasporto adibiti al trasporto delle sostanze nucleari . Il tema del trasporto di tali sostanze, compreso lo stoccaggio nel corso dell’operazione, è oggetto di una dettagliata disciplina. Responsabile è in genere ritenuto il gestore (art. 4), purché l’incidente si verifichi prima che il materiale sia stato preso in carico da un altro gestore,o che destinatario di esso non sia un soggetto situato fuori del territorio di uno Stato contraente e che il materiale, al momento dell’incidente, sia stato già scaricato dal mezzo di trasporto. La legislazione di uno Stato contraente può prevedere che la responsabilità del trasportatore si sostituisca a quella del gestore, se il trasportatore lo richiede e il gestore è d’accordo. L’art. 5 disciplina il caso in cui il materiale sia stato detenuto in tempi diversi da più gestori, addossando in linea generale la responsabilità all’ultimo, mentre prevede il caso della responsabilità solidale in caso di più gestori. L’azione per danni può essere esercitata solo contro il gestore, salvo il caso che il diritto interno di uno Stato non consenta di rivolgersi all’assicuratore o a chi abbia prestato una garanzia finanziaria. L’art. 7 determina il limite massimo della responsabilità per un incidente nucleare nella somma di 15 milioni di unità di conto dell’Accordo monetario europeo, fissato alla data della convenzione. La legislazione di uno Stato parte, tenendo conto della possibilità di ottenere una copertura assicurativa o di altra natura, può fissare un massimale diverso, che non può però scendere al di sotto di 5 milioni di unità di conto. Interessante è la disposizione della lettera e) dell’art. 7, secondo la quale lo Stato contraente può subordinare il transito sul suo territorio di sostanze nucleari alla condizione che il massimale previsto per la responsabilità del gestore sia aumentato fino al livello previsto della propria legislazione, se maggiore. L’art. 8 prevede che l’azione per danni si prescriva in dieci anni, mentre l’art. 9 contempla le consuete cause di esclusione della responsabilità: conflitto armato, invasione, guerra civile, insurrezione,o cataclismi naturali di carattere eccezionale (in quest’ultimo caso solo se la legge locale non l’esclude). E’ previsto a carico del gestore l’obbligo di assicurarsi per una somma corrispondente al massimale previsto per la sua responsabilità (art. 10). L’art. 11 contiene una norma di d.i.p., la quale stabilisce che la natura, la forma e l’estensione della riparazione saranno determinate dal diritto nazionale, mentre l’art. 13 prevede, come regola generale la giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato sul cui territorio si trova l’impianto nucleare di cui il gestore è responsabile. Il richiamo al <<diritto nazionale>> indica, secondo quanto precisato dall’art. 14, il diritto del tribunale competente. Ma la norma non dice se deve intendersi per tale il solo diritto materiale di tale Stato o anche le sue norme di diritto internazionale privato, nel qual caso potrebbe risultare concretamente applicabile un diritto straniero richiamato. Sembra difficile ritenere che l’art. 11 abbia inteso, in modo così surrettizio, escludere il rinvio. Vale la pena di richiamare la disposizione dell’Allegato II, secondo la quale la convenzione non può essere interpretata in modo tale da privare una parte contraente, sul territorio del quale si siano verificati i danni provocati da un incidente nucleare, del suo diritto di ricorso in base al Diritto internazionale. Deve intendersi che ciò sia possibile, sempreché qualche norma internazionale preveda tale possibilità (ad es. un trattato di regolamento giudiziale9 quando l’incidente abbia colpito i beni dello Stato in quanto tale; oppure anche nel caso di danni a privati, purché questi ultimi abbiano esaurito le vie di ricorso interne (in questo caso, ex art. 13, quelle previste dalla legislazione dello Stato in cui si trova l’impianto che ha causato l’incidente). La vistosa lacuna del testo di cui sopra, che non prevedeva alcuna riparazione per i danni eccedenti il massimale previsto, è stata colmata dalla Convenzione supplementare di Bruxelles del 31 gennaio 1963, il cui art. 3 stabilisce l’obbligo delle parti contraenti di fare in modo che il tetto della riparazione sia portato a 120 milioni di unità di conto. Per arrivare a tale cifra, la convenzione suddetta fissa con gradualità le forme di finanziamento: fino a 5 milioni di unità di conto, ricorrendo ad un’assicurazione o altra garanzia finanziaria; oltre tale limite e fino a 70 milioni, mediante fondi pubblici versati dalla parte contraente sul cui territorio si trova l’impianto del gestore responsabile; da 70 a 120 milioni, mediante fondi pubblici versati dalle parti contraenti in base a una complessa ripartizione degli oneri descritta dall’art. 12. Nessuno Stato contraente è tenuto a consentire l’accesso ai fondi pubblici fintanto che sono disponibili i fondi risultanti dall’assicurazione o altra garanzia finanziaria. La disciplina fin qui descritta ha subito una notevole riformulazione con la Convenzione supplementare firmata a Parigi il 28 gennaio 1964 e con l’ulteriore Protocollo addizionale che porta la stessa data, nonché con il Protocollo del 16 novembre 1982. La materia è stata anche disciplinata in termini sostanzialmente analoghi dalla Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 sulla responsabilità civile per danni nucleari, il che ha indotto gli Stati contraenti, che in gran parte erano gli stessi, a tentare un coordinamento, per evitare le difficoltà derivanti dalla simultanea applicazione delle due convenzioni allo stesso incidente nucleare. Ciò è stato fatto con il Protocollo congiunto sull’applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi, stipulato a Vienna il 21 settembre 1988, che ha introdotto alcuni opportuni aggiustamenti per evitare antinomie. MAURIZIO |
Post n°226 pubblicato il 09 Ottobre 2008 da ilpoliedroambiente
L'Istituto nazionale di statistica, ha diffuso oggi la nuova serie storica, aggiornata al 2007, dei dati sulle spese dell'economia italiana per la gestione dei rifiuti, delle acque reflue e delle risorse idriche. MAURIZIO |
Post n°225 pubblicato il 09 Ottobre 2008 da ilpoliedroambiente
Ora è ufficiale: in Formula prendono in giro la gente e in un momento di difficoltà mondiale economica e di emergenza ambientale dipingono di verde le gomme (testuale) per "Rendere le vetture più pulite". Una provocazione per certi versi insopportabile perché arriva da team che spendono mediamente 500 milioni di euro per far correre una sola stagione ad una macchina che non riesce a fare un km con un litro e che inquina come una 747.
No comment. MAURIZIO |
Post n°224 pubblicato il 07 Ottobre 2008 da ilpoliedroambiente
Il crollo delle borse e la crisi economica ed energetica mondiale hanno portato nuovamente in evidenza il ruolo dello Stato, del settore pubblico e di quello privato nella protezione dell´ambiente e della biodiversità. MAURIZIO |
Post n°223 pubblicato il 06 Ottobre 2008 da ilpoliedroambiente
Appuntamento con il mega concerto a Torino venerdì 24 ottobre al Pala Isozaki dove si esibiranno Afterhours, Subsonica, Linea 77 e ancora Le Luci Della Centrale Elettrica, Bugo e Harry Loman. Il titolo "No Nuke! Rock contro il Nucleare", rispolverato per l'evento di Torino, ricorda la storica manifestazione del '79 a New York "No Nuke" cui parteciparono molti grandi del rock americano. Una serata di rock impegnata contro il ritorno al nucleare e all'interno della campagna "20/20/20" (-20% immissioni, +20% energie alternative, +20% risparmio energetico). Sono previste iniziative di informazione e di testimonianza durante la giornata e la nottata. Il costo del biglietto è di 12 euro, cifra che andrà a sostenere progetti di energia pulita nelle Comunità di Terra Madre nel Sud del mondo e campagne di comunicazione sociale. Questa, secondo gli addetti ai lavori, sarà la prima di una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione sulle tematiche ecologiche legate all'energia. Info: http://www.hiroshimamonamour.org/spettacoli.htm#nonuke MAURIZIO |
Inviato da: rigitans
il 09/03/2009 alle 14:52
Inviato da: s_berlusconi_1936
il 07/10/2008 alle 16:43
Inviato da: skiantacami
il 06/10/2008 alle 17:22
Inviato da: rigitans
il 28/07/2008 alle 14:50
Inviato da: ventididestra
il 01/07/2008 alle 16:05