against pedophilia

Post N° 3


   Che l’autodeterminazione in fieri sia il bene giuridico meritevole di lata ed incisiva tutela si evince dallo ‘spirito’ di due documenti internazionali che hanno tracciato la cornice di riferimento per le iniziative legislative (statali e comunitarie volte) al contrasto della pedofilia e delle attività ad essa correlate. La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia dell’ONU (20 novembre 1989), entrata in vigore il 2 settembre 1990 e ratificata con l. 27 maggio 1991 n. 176, definisce il ‘bambino’ come «ogni essere umano al di sotto del diciottesimo anno di età, a meno che, secondo le leggi del suo Stato, non abbia raggiunto prima la maggiore età». Di cardinale rilievo è l’impegno dei firmatari sub artt. 34 e 35; in sintesi il testo: «Gli Stati Parti alla presente Convenzione devono proteggere il ‘bambino’ da tutte le forme di sfruttamento sessuale o abuso sessuale. A tale scopo gli Stati Parti devono prendere in particolare tutte le adeguate misure nazionali bilaterali e multilaterali per prevenire: a) l’induzione o coercizione di un ‘bambino’ per coinvolgerlo in qualunque attività sessuale illegale; b) lo sfruttamento dei bambini nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illegali; c) lo sfruttamento dei bambini in spettacoli e materiali pornografici…Gli Stati Parti…devono prendere tutte le appropriate misure nazionali bilaterali e multilaterali per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di bambini con ogni fine o sotto ogni forma». La Conferenza mondiale di Stoccolma (agosto 1996) ribadisce sostanzialmente i principi della Convenzione fissando (nella Dichiarazione finale) la child sex esploitation a fattispecie d’abuso perpetrate a fini di lucro («da parte dell’adulto <dietro> una retribuzione in natura o sotto forma di spese corrisposta al bambino o a terze persone»). Si tratta di delitti contro la libertà del minore: «Lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali rappresenta una forma di coercizione e di violenza esercitata nei loro confronti ed equivale ai lavori forzati e ad una forma di schiavitù contemporanea». Le ‘direttive’ operative della Dichiarazione sono delineate nel paragrafo 4 del Programma, sub voce Tutela. In breve: «elaborare o potenziare e applicare le leggi nazionali per stabilire la responsabilità penale di chi beneficia del servizio, dei clienti e degli intermediari coinvolti nella prostituzione e nel traffico dei bambini, nella pornografia infantile, compreso il possesso di materiale pornografico infantile e tutte le altre attività sessuali illegali…Nel caso del turismo sessuale, elaborare o potenziare e applicare leggi che puniscano gli atti commessi dai cittadini stranieri contro i bambini nei paesi di destinazione…Nel caso di traffico di bambini, elaborare e applicare leggi, politiche e programmi nazionali volti a tutelare i bambini dal traffico all’interno o alle frontiere e punire i trafficanti…»