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Lettera alla  Commissione  Straordinaria  per le problematiche TARSU

Post n°8 pubblicato il 11 Dicembre 2006 da prolococasoria

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DEL COMUNE DI CASORIA

In questi giorni i  Casoriani si sono visti notificare,  da parte della Gest Line,  cartelle di pagamento per il tributo Tarsu, cartelle che hanno provocato reazioni  di stupore ed ira; stupore per una intimazione  non preceduta da un invito al pagamento, come una coerente  e lineare prassi amministrativa  prevede, ed ira per una procedura di individuazione del carico tributario che, solo benevolmente, si può definire approssimativa; basti pensare alla dicitura  che compare sulla cartella esattoriale, nella nota integrativa al dettaglio degli addebiti, “superficie in base al comma 340 legge 311 in quanto minore dell’80% del dichiarato” ; posta così, tale dicitura evidenzia da parte di chi ha emesso la cartella non solo  superficialità ma anche difficoltà nell’esprimersi in italiano corretto, infatti, essa porta a  confondere la base di riferimento per l’applicazione del tributo, stabilita dal comma 340 della legge 311/2004  nell’80% della superficie catastale, con  l’80% della superficie dichiarata. Possibile che nessun dirigente o responsabile, prima di inviare una cartella esattoriale a migliaia di cittadini, vada a rileggere ciò che ha scritto per evitare un errore così marchiano?

Ma a parte questa prima considerazione, che però è sintomatica del grado di responsabilità, di affidabilità  e dell’ attenzione che la classe  dirigente pone verso  i cittadini di Casoria, riteniamo opportuno evidenziare quanto segue:

Non si può ritenere ammissibile che ad un cittadino che si rechi al Comune per chiedere spiegazioni relative alla sua superficie imponibile, l’ufficio preposto  non  sia in grado di dare risposta perché il “data base” trasmesso dal Catasto è in possesso della sola società che gestisce il servizio per conto del Comune. Vorremmo, a tal proposito, ricordare a Codesta Commissione che la  determinazione 9 agosto 2005 del Direttore dell’Agenzia del territorio prevede che  Gli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio, mettono a disposizione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune tramite appositi documenti informatici in formato txt o xml (N.B. formati di uso corrente e leggibili anche da chi ha poca dimestichezza con l’uso del p.c.) per ogni unità immobiliare i seguenti dati: la superficie,l’ubicazione, l’identificazione catastale, l’indirizzo, i dati metrici e l’intestatario catastale. 

E’ possibile che al Comune di Casoria, “Comune telematico”, non ci sia nessuno in grado di leggere questi “data bases” inviati dal Catasto ?

Vorremmo,inoltre, ricordare che l’Amministrazione ha avuto a disposizione per la  procedura di verifica delle superfici dichiarate, due anni di tempo,la legge di riferimento, infatti, è del 2004, durante i quali sono state emanate anche  circolari esplicative e determinazioni da parte dell’Agenzia del Territorio (circolare n.13/2005 e determina del 9 agosto 2005) senza che in questi due anni l’Amministrazione sia stata capace di  mettere in atto le corrette procedure previste, se non ricorrere , alla fine di questo lungo lasso di tempo,  direttamente all’emissione  delle  cartelle esattoriali, con una decisione penalizzante e vessatoria per i cittadini ed  oltretutto con un aggravio su ogni cartella di € 5,56 per diritti di notifica dovuti alla Gest Line, alla quale la vecchia amministrazione aveva  affidato in maniera discutibile ed illegittima  il servizio di riscossione .

 I cittadini non possono e non vogliono pagare costantemente i costi dell’incuria e della superficialità  di una classe dirigente che non ne indovina una !

Per gli immobili denunciati, i Comuni, così come  previsto dal citato comma 340 L.311/2004, devono far precedere la modifica d’ufficio delle superfici che risultano inferiori all’80% della superficie catastale da una comunicazione al contribuente interessato, con tutti i  dati trasmessi dal Catasto, per poter permettere ai cittadini le necessarie verifiche e, se del caso,l’inoltro di  un ricorso, stante  probabili possibilità di errore, riconosciute anche dal  Catasto stesso, se è vero come è vero che con circolare dell’Agenzia del Territorio n° 13/2005 prot. N° 85463 del 07.12.2005 veniva codificata, anche attraverso appositi modelli, la modalità di presentazione di istanze di rettifica delle superfici calcolate dagli uffici catastali.

In cartella, poi, sono evidenziate voci, come le  pertinenze, di cui non si evincono le modalità di calcolo e le unità catastali di riferimento, il che induce  i cittadini ad essere  molto preoccupati, essendo essi quasi sicuri che chi di dovere, relativamente al computo delle pertinenze, abbia potuto incorrere in errori; anzi, a tal proposito, i cittadini vogliono avere anche contezza dell’applicazione della determina  9 agosto 2005 del Direttore dell’Agenzia del Territorio, la quale prevede, tra le altre cose, che non vanno considerate ai fini dell’attuazione dell’art. 1 comma 340 legge 30/12/2004 (TARSU) balconi, terrazzi nonché aree scoperte di pertinenza esclusiva; questa contezza  è una necessità che viene pretesa dai cittadini e  deriva anche dal fatto che moltissimi di essi si sono visti notificare un importo da pagare, relativo alle pertinenze, calcolato applicando la tariffa piena  sulla superficie di tali pertinenze, senza tener conto delle previste  percentuali di riduzione .

Alla luce di queste macroscopiche anomalie , si invita Codesta Commissione a predisporre quanto necessario affinché il Comune  sia in grado di fornire al cittadino che ne fa richiesta, notizie esaurienti e dettagliate sul “data base” di  cui si è servito l’Ufficio  per calcolare il tributo, e nel caso di errori da parte dello stesso Ufficio, provvedere allo sgravio in regime di autotutela, in modo da evitare al cittadino ulteriori disagi e maggiori aggravi di spese conseguenti all’inoltro del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale .

Casoria, 11/12/2006

                      Il presidente della Pro Loco Casoria

                                        Luigi Ferrara

 

 

 

 

 

 

 
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