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« CRIMINOLOGIA, PSICOLOGIA...ECONOMIA, FINANZA, RISPA... »

EUTANASIA DEL DIRITTO, ELUANA ENGLARO, UDINE LA RIFIUTA, DIVIETO PER H.ITAL.

Post n°1618 pubblicato il 19 Gennaio 2009 da psicologiaforense

COME SI UCCIDE IL DIRITTO

L'AMICO E FAMOSISSIMO AVVOCATO DEL FORO DI ROMA  UMBERTO RICHIELLO COSI' SCRIVE:

I criteri adottati dal Giudice di legittimità, nella sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007, nel decidere la questione relativa alla autorizzazione alla interruzione del mantenimento in vita di Eluana Englaro ricordano molto da vicino i criteri adottati dai giudici dello Stato della Florida nella vicenda che ha visto come protagonista Maria Teresa Schindler, coniugata Schiavo (più nota come Terry Schiavo). Il caso di Terry si poneva come un caso nuovo, poiché la persona (asseritamente in stato vegetativo permanente) non aveva mai formulato né un testamento, né tanto meno un testamento biologico. I giudici statunitensi avevano deciso di autorizzare l’interruzione del trattamento di alimentazione ed idratazione in base alla sussistenza di due requisiti:

1) l’accertamento dello stato vegetativo permanente;

2) l’avere il paziente, prima di cadere nello stato vegetativo permanente, manifestato in modo implicito o esplicito la volontà di non esser sottoposto a trattamenti medico-chirurgici che avessero il solo scopo di prolungare la vita umana.

(...) riconosciuta la sussistenza dei due requisiti, i giudici statunitensi avevano autorizzato la interruzione del trattamento di alimentazione ed idratazione (...) La Suprema Corte muove i propri passi dalla interpretazione del diritto alla salute, previsto dall’art.32 della Costituzione italiana, da intendersi come diritto alla scelta di cura: il Giudice di legittimità ritiene che l’alimentazione e la idratazione siano da considerare come trattamento medico-chirurgico di cura.

Tale assunto non appare condivisibile, in quanto il trattamento di alimentazione e idratazione ha caratteristiche, fini ed effetti diversi rispetto alla attività medico-chirurgica di cura: l’alimentazione e l’idratazione, spesso definiti erroneamente artificiali, costituiscono un fatto fisiologico alla vita umana, e in ciò non hanno carattere di provvisorietà o di incertezza scientifica, ovvero effetti potenzialmente dannosi alla salute.

E’ dunque fuori luogo la qualificazione del trattamento di alimentazione ed idratazione come attività medico-chirurgica di cura. E’ conseguentemente erroneo ritenere che il nostro ordinamento riconosca un diritto a rifiutare la alimentazione e la idratazione.

Il secondo aspetto di particolare interesse attiene alla legittimazione di un terzo (rappresentante del soggetto incapace) ad adire gli organi giurisdizionali al fine di ottenere l’autorizzazione alla interruzione del trattamento di alimentazione ed idratazione del rappresentato.

I principi generali del nostro ordinamento in tema di tutela delle persone incapaci, così come le norme di dettaglio affermano inequivocabilmente che il rappresentante debba agire solo ed esclusivamente nell’interesse del rappresentato: se il bene-vita( VEDI IN FOTO ESCLUSIVA)  è il valore che trova nel nostro ordinamento il massimo grado di tutela, non è dato comprendere a che titolo il rappresentante possa esser legittimato a richiedere un provvedimento autorizzatorio finalizzato al venir meno della vita umana.

..... la Corte di Cassazione ritiene che “in casi estremi” il miglior interesse per il rappresentato possa essere la autorizzazione alla interruzione del trattamento di alimentazione e idratazione, sempre che si tenga conto della volontà implicitamente o espressamente manifestata dal rappresentato stesso. Per arrivare a conoscere la volontà del rappresentato si devono prendere in considerazione “la personalità, lo stile di vita ed i convincimenti espressi dalla persona”.

Una simile impostazione da un lato mina le fondamenta del sistema di protezione delle persone incapaci, attribuendo tra l’altro margini non definiti nella individuazione dei “casi estremi”; d’altro canto si giunge a legittimare una artificiosa ricostruzione della volontà del rappresentato, senza tener conto del principio sancito dalla Costituzione Italiana della suprema dignità di ogni vita umana.

VEDI QUI  INTEGRAZIONI E APPROFONDIMENTI:


  • Corriere della Sera
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  • Il caso di Eluana Englaro
    Articolo a cura di Zadig, editore e agenzia di giornalismo scientifico.
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  • Eluana Englaro, tutte le tappe della vicenda » Panorama.it - Italia
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