MARCO PICCOLO

FERMIAMO LA NOTIZIA, SENTENZA, CASSAZIONE,SENSO DEL PUDORE, NUDISTI, TOLLERANZA ZERO, REATO, MULTA


Secondo la SUPREMA CORTE è ammessa la nudità  esclusivamente nei campi di naturisti. Chi ama la tintarella integrale deve sempre “nascondersi” nelle spiagge recintate e segnalate riservate ai “naturiste”, altrimenti va incontro ad una multa salata come condanna in sede penale. Anche in quei lidi "notoriamente frequentati" dai nudisti, seppur mescolati a comuni bagnanti, chi prende il sole senza costume viene considerato fuori legge.  L'ITALIA NUDA DAVANTI ALLA LEGGE SULLE SPIAGGE. 60 ANNI DI COMUNE SENSO DEL PUDORECASSAZIONE, TERZA SEZIONE PENALE  - SENTENZA 28990 -  LUGLIO 2012    
Per praticare il naturismo, in Italia, sono necessarie spiagge in cui siano apposte delle speciali recinzioni per delimitarne l'area degli impudichi bagnanti.Tutto ciò se lo rammenterà bene il signor Massimo P. La prossima volta che si farà tentare dalla tinterella integrale. Il poveretto si è visto appioppare una bella multa di 1.200 euro (più alcune migliaia di euro per le spese processuali) perché prendeva il sole nudo in una spiaggia di Taormina, non dedicata però esclusivamente ai nudisti. Inutile il tentativo di giustificarsi affermando che  la spiaggia da sempre  è frequentata da naturisti, come tutti sanno.  Infatti la Terza sezione penale, con sentenza 28990/2012, ha confermato la validità della sanzione sottolineando che "si deve escludere che la nudità integrale, a causa dell'evolversi del comune sentimento, non sia più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale". Aggiungendo che sono ammessi i bagnanti senza costume solo "nella particolare situazione di campi di nudisti, riservata a soggetti consenzienti, ma non in luoghi pubblici o esposti al pubblico". Non dunque il caso della spiaggia scelta dal 40enne, dato che, come riportato dagli ermellini "la spiaggia era frequentata, in maggioranza da bagnanti, adulti e minori, indossanti il costume, mentre i nudisti erano in numero estremamente ridotto e sparso, sicché tali caratteristiche, unitamente al carattere pubblico dello spazio e alla sua non delimitazione, dovevano rendere evidente all'imputato la consapevolezza del proprio anomalo comportamento".