MARCO PICCOLO

LA SENTENZA (ANNUNCIATA) DI CASSAZIONE, ULTIMA ORA, DIRITTO, GIURISPRUDENZA, SESSO, EROTISMO, TELEFONATE HARD,


"Non impegnando zone corporali erogene, le prestazioni vocalì, effettuate sia pure al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non possono equivalere a prestazioni sessuali". In questo modo, la Terza sezione penale (sentenza 33546) ha annullato parte della condanna inflitta ad un 35enne milanese, Ivan N., accusato di avere favorito, sfruttato o comunque agevolato la  prostituzione di Andrea R., invitandola a fare telefonate erotiche a pagamento a Marco F., dando direttive  su tutta l’attività da svolgere.
LINEE CALDE. IL VERDETTO DELLA CASSAZIONE  SUL MONDO DELL'EROTISMO AL TELEFONO: NON È PROSTITUZIONE  A stabilirlo è la sentenza 33564 della  Suprema Corte, che  afferma come "chiacchierate hard"  non equivalgano ad esercitare la prostituzione. La Cassazione ha emanato il suo giudizio dopo essere stata chiamata a valutare un’insolito triangolo hard milanese sul filo del telefono. E ha parzialmente annullato la condanna subita nei precedenti gradi di giudizio da parte di Ivan N., 35enne del capoluogo lombardo, che era stato ritenuto responsabile di aver indotto a prostituirsi una ragazza di nome Andrea. Questa, sotto compenso, eseguiva infatti delle chiamate “vietate ai minori” verso tale Marco F. Oltretutto, era stato spiegato, Ivan indicava ad Andrea quali affermazioni usare e in che modo comportarsi con il suo interlocutore , al fine di provocare in esso eccitazione.