"Non impegnando zone corporali erogene, le prestazioni vocalì, effettuate sia pure al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non possono equivalere a prestazioni sessuali". In questo modo, la Terza sezione penale (sentenza 33546) ha annullato parte della condanna inflitta ad un 35enne milanese, Ivan N., accusato di avere favorito, sfruttato o comunque agevolato la prostituzione di Andrea R., invitandola a fare telefonate erotiche a pagamento a Marco F., dando direttive su tutta l’attività da svolgere.
LA SENTENZA (ANNUNCIATA) DI CASSAZIONE, ULTIMA ORA, DIRITTO, GIURISPRUDENZA, SESSO, EROTISMO, TELEFONATE HARD,
"Non impegnando zone corporali erogene, le prestazioni vocalì, effettuate sia pure al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non possono equivalere a prestazioni sessuali". In questo modo, la Terza sezione penale (sentenza 33546) ha annullato parte della condanna inflitta ad un 35enne milanese, Ivan N., accusato di avere favorito, sfruttato o comunque agevolato la prostituzione di Andrea R., invitandola a fare telefonate erotiche a pagamento a Marco F., dando direttive su tutta l’attività da svolgere.