"Nella discordia dei genitori separati e senza i nonni sarà un "bambino incompiuto” e presenterà (in fase adolescenziale) disarmonie di sviluppo psico-affettivo rilevanti e gravi" I NONNI HANNO DIRITTO A STARE SEMPRE CON I NIPOTI
Così ha disposto, per esempio, il Tribunale di Milano, decidendo in merito all'affidamento di una bimba con i genitori separati in conflitto per questioni economiche e patrimoniali. La motivazione? Il rapporto con i nonni è ritenuto vitale per lo sviluppo psicofisico del bambino. Ai nonni, oltre al ruolo affettivo, è attribuita una funzione non solo educativa ma anche di solidarietà, aiuto e appoggio; la figura del nonno è vista anche come il mezzo per accedere alla storia della famiglia, in quanto possessore di tutte quelle informazioni che appartengono al passato e che, tramite i nipoti, saranno tramandate nel futuro. Eppure, in occasione di una crisi familiare o quando interviene una separazione tra i genitori, spesso il rapporto con i nonni trova ostacoli a causa di ostilità e impedimenti messi in atto proprio da parte di uno dei genitori; i nipoti non riescono così a mantenere relazioni stabili con i nonni. Nell'ambito della
riforma del diritto di famiglia, da ultimo con il decreto legislativo n. 154/2013, è stato stabilito che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Ai nonni è, altresì, riconosciuta la possibilità di ricorrere al giudice, quando è loro impedito l'esercizio di tale diritto, al fine di ottenere il provvedimento più idoneo, nell'esclusivo interesse del minore. Il giudice, inoltre, può anche disporre il collocamento del minore presso i nonni: questa facoltà costituisce una possibilità proprio per la necessità di reperire, per il fanciullo, un luogo adatto al suo sviluppo psicofisico. Così ha disposto, per esempio, il Tribunale di Brescia proprio in considerazione della crisi tra i genitori che aveva portato anche a una relazione problematica con il padre. I giudici hanno ritenuto che l'ambiente fisico e psicologico dei nonni paterni costituiva un luogo adatto allo sviluppo psicofisico del minore. In base alle norme del Codice civile, la residenza abituale del minore deve, infatti, essere scelta dai genitori «di comune accordo»; in caso di disaccordo la scelta è rimessa al giudice. La residenza abituale del minore è intesa, infatti, come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi interessi e affetti e costituisce uno degli "affari essenziali" per la vita del fanciullo, così come ha avuto modo di precisare anche il Tribunale di Torino con il decreto 8 ottobre 2014. Il principio ispiratore è sempre quello della prevalenza dell'interesse del figlio su qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante che vi si ponga in contrasto. Anche quando il genitore separato, al quale è stato affidato il figlio, chiede di spostare la propria residenza in un'altra città, il giudice è tenuto a bilanciare il diritto del genitore di scegliersi il luogo dove abitare (in applicazione del diritto di libertà garantito dall'articolo 16 della Costituzione) con il diritto del minore a una sana crescita, a uno sviluppo armonico della personalità, a mantenere, pur in caso di disgregazione della famiglia, equilibrati e adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori. Scrive il Tribunale di Torino nel decreto sopra riportato che i minori non possono essere sradicati dal proprio mondo di affetti e amicizie e hanno diritto di continuare a coltivare i rapporti non solo con gli amici ma anche con i nonni.