MARCO PICCOLO

4) la perizia sul testimone


Per rivestire la qualità di teste e, come tale, essere esaminato dal Giudice, non occorrono età minime o qualità particolari, posto che l’art. 196 c.p.p. riconosce ad ogni persona la capacità di testimoniare. Spetta, poi, al Giudice il dovere-potere di valutare l’attendibilità del teste, ossia l’idoneità fisica e mentale a rendere testimonianza, ed eventualmente disporre idonei accertamenti tecnici in merito, con i mezzi consentiti dalla legge (art. 196 comma 2 c.p.p.). In linea generale, l’attendibilità di una persona chiamata a testimoniare su un determinato evento è assicurata dal fatto:1.        che il teste, normalmente dotato sul piano sensoriale, percettivo e cognitivo, abbia percepito in modo corretto ciò per cui è chiamato a deporre (prerequisito di attendibilità);2.        che il teste, dopo aver correttamente percepito, abbia anche correttamente memorizzato i dati appresi;3.        che tale teste sia intenzionato a riferire tutto ciò che rammenta in modo completo, comunicando con l’interlocutore, senza condizionamenti, manipolazioni o interessi diversi, non coincidenti con la mera verità dei fatti.Ciò premesso va detto che, a livello epistemologico, bisogna distinguere l’accertamento della verità processuale {che è compito esclusivo del giudice attraverso l’acquisizione delle prove (interrogatori, sopralluoghi, testimonianze, perizie, ammissioni, riscontri obiettivi, riscontri logici, ecc…)}e la valutazione della credibilità clinica (frutto di un’indagine psicologico/psichiatrica che ha come unico scopo quello di stabilire se il dictum del periziando sia o meno attendibile).Cosa vuol dire attendibile? Significa che il soggetto interrogato (autore, testimone o vittima-parte offesa) può offrire una versione dei fatti obiettiva, concreta, precisa, realistica al punto tale che il giudice può tener conto anche di questa per accertare o escludere determinate responsabilità e per ricostruire l’esatto svolgimento dei fatti.Ovviamente il magistrato dovrà sempre tener conto degli elementi e dei riscontri obiettivi perché è chiaro che anche una persona attendibile può tranquillamente dichiarare il falso.Con riferimento all’accertamento peritale sul testimone va precisato che in deroga a quanto stabilito nell’art. 220 c.p.p. che vieta la c. d. “perizia psicologica”, è stato ampiamente accolto dalla giurisprudenza il principio del controllo peritale dell’attendibilità di un testimone, anche in assenza di condizioni patologiche.I settori su cui verte l’indagine peritale sono: i bambini; coloro che denunciano di aver subito violenze sessuali di vario genere; gli autori di reato che si auto denunciano di fatti assurdi o comunque mai commessi (auto calunnia).Nel settore psicopatologico l’accertamento può riguardare le persone anziane, in cui il contenuto del loro dire può essere frutto, ad esempio, di un quadro involutivo senile; gli psicotici, in cui può essere espressione di un delirio, e così via.psicologiaforense              continua ( V e ultima parte)