MARCO PICCOLO

OBBLIGO DENUNCIA DA PARTE DI PUBBLICI UFFICIALI (COME ME).... BLOG LIBERO, VEDI PRECEDENTE POST


O B B L I G O     D I    D E N U N C I A
NELL'IMMAGINE,QUI SOPRA, BLOGGER ARRESTATA IN FRAGRANZA!!!  La denuncia è una dichiarazione di scienza con cui si porta a conoscenza della polizia giudiziaria l'esistenza di un fatto storico". Si parla di denuncia per la segnalazione alla polizia di fatti delittuosi commessi da persone note o ignote, ma si parla anche di denuncia nel caso di una inchiesta giornalistica tesa a portare a conoscenza dell'opinione pubblica di fatti delittuosi celati o comunque non conosciuti a sufficienza.Riguardo alla calunnia formale il termine denunzia non va interpretato in senso tecnico, ma in senso ampio quale sinonimo di informazione diretta all'autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria) senza il rispetto di particolari formalità.La denuncia di un fatto vero, realmente accaduto, non costituisce reato di diffamazione e non dà luogo a conseguenze penali.In sede civilistica, sono perseguibili modi e mezzi adottati per l'espressione della notizia, se tali azioni ad esempio recano danno e pregiudizio alla reputazione e immagine di una persona fisica o giuridica.L'obbligo giuridico di denunciare un reato vige per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (art 357-358 cp.) nell'esercizio delle loro funzioni o per i reati di cui vengono a conoscenza in ragione dell'esercizio che essi svolgono. In caso di violazione oltre all'applicazione della fattispecie incriminatrice prevista per i cittadini sarà applicata anche una pena accessoria.Inoltre, l'obbligo di denuncia vige anche nei confronti del cittadino in tre ipotesi:chi, ai sensi dell'art. 364 del codice penale "... avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito . . . chi venga a conoscenza di fatti e circostanze riguardanti il sequestro di persona, anche solo tentato, ai sensi dell'art 630 del c.p. e della legge 1980 n°864 chi venga a conoscenza di detenzione di armi o di esplosivi da parte di persone che non possiedono l'autorizzazione della questura del luogo in cui le armi sono tenute.