MARCO PICCOLO

UN ABUSO AL GIORNO TOGLIE IL CODICE DI TORNO, CONDOMINIO, CONDOMINI, ASSEMBLEA, FUSIONE DELLA VOLONTA',


SENTENZA DI CASSAZIONENON CONTA NULLA  IL CONDOMINO CHE SI ASSENTA DALL'ASSEMBLEA  
Quando un condomino va all'assemblea condominiale, deve rimanerci. E se si allontana, non può dare una delega – per così dire – “in bianco”. È quanto ha stabilito la Cassazione in una recentissima sentenza  nella quale ha affrontato, con esaustività, il particolare problema. I supremi giudici hanno cominciato con l'affermare il principio che, ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 del Codice civile per l'approvazione delle delibere nelle assemblee condominiali, non si può tener conto dell'adesione (per così dire, anticipata) espressa da un condomino che si sia allontanato prima della votazione. Neppure se egli abbia dichiarato di accettare “a scatola chiusa” le decisioni della maggioranza. La ragione? Perché – ha detto la Cassazione – «solo il momento della votazione determina la fusione delle volontà dei singoli condomini creativa dell'atto collegiale». E se lo stesso condomino, dopo l'assemblea, conferma la sua adesione alla delibera? Non vale neanche questo, ha detto ancora la Suprema Corte. Tale adesione – hanno spiegato i giudici – non può infatti valere come sanatoria dell'eventuale delibera, «dovuta al venir meno del richiesto quorum deliberativo». Tutt'al più, la conferma in questione può solo valere come rinuncia a dedurre l'invalidità della deliberazione, e senza – naturalmente – che sia preclusa ad altri condomini la possibilità di impugnazione.