MARCO PICCOLO

LA SENTENZA DI CASSAZIONE: FIDANZAMENTO, PROMESSA DI MATRIMONIO, ROTTURA, VITA DI COPPIA, SPESE, RISARCIMENTO


Cassazione, chi si "tira indietro" prima delle nozze paga i danni 
Tirarsi indietro prima delle nozze è un diritto, ma i danni a chi viene “lasciato” vanno risarciti. Lo sottolinea la Cassazione che precisa come «lo scioglimento di una promessa di matrimonio» rientra certamente nella «espressione del diritto fondamentale della libertà di contrarre matrimonio con la conseguenza che il recesso, anche senza giustificato motivo, non potrà mai considerarsi condotta antigiuridica». La terza sezione civile, art. 81 c.c. alla mano ricorda che l'obbligazione contemplata in questo articolo rappresenta «una particolare forma di riparazione riconosciuta al di fuori di un presupposto di illiceità, essendo ricollegata direttamente dalla legge alla rottura della promessa di matrimonio senza giusto motivo». La Suprema Corte (sentenza 9052) si è così espressa occupandosi delle richieste risarcitorie avanzate in seguito ad un matrimonio mai celebrato a Roma tra Veronica M. e Piero B. a causa di un ripensamento. In proposito, la Cassazione ricorda che «la promessa di matrimonio obbliga il promettente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte». Ecco perché piazza Cavour, respingendo il ricorso di Mario M., papà della ragazza che non si era più sposata, ha convalidato il risarcimento di quasi 12 mila euro in favore del marito mancato Piero B. già stabilito dalla Corte d'Appello della capitale nel dicembre 2004. Inutilmente il padre della mancata sposa si è rivolto alla Cassazione sostenendo che il giudice di merito aveva riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni per l'inadempimento della promessa di matrimonio la sola spesa per l'acquisto delle bomboniere, escludendo le ulteriori somme messe fuori «per l'acquisto di mobili, per le cure mediche affrontate per la figlia e per altre spese in vista delle nozze». Piazza Cavour ha respinto il ricorso e ha evidenziato che «correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto che l'onere della prova dell'esistenza di un giusto motivo» per le nozze saltate «incombesse sul recedente».