SEGUE DAL PRECEDENTE POSTSCHEDA TECNICA DI PSICOLOGIA FORENSE QUANDO A COMMETTERE UN REATO E' UN MINORE
Nel codice penale italiano si presume che prima dei 14 anni non esista capacità di intendere e di volere. Quando pertanto l'imputato non ha ancora compiuto i 14 anni, il giudice pronuncia immediatamente sentenza di non luogo a procedere (art. 26, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). Al contrario, se l'imputato è un giovane in età compresa tra i 14 e i 18 anni bisogna accertare, di volta in volta, se al momento del fatto-reato, aveva capacità di intendere e di volere. Questo accertamento viene fatto in termini dicotomici: o il minore è MATURO e allora è imputabile; o è IMMATURO e allora NON è imputabile. In tutti i casi, se il giovane imputato (al di sotto dei 18 anni) viene dichiarato SOCIALMENTE PERICOLOSO (art. 203 c.p.) verrà sottoposto a misura di sicurezza rappresentata dal riformatorio giudiziario. Soltanto i reati della fascia più grave rendono possibite l'applicazione di questa misura di sicurezza. Per tutti gli altri delitti é applicabile la misura di sicurezza della libertà vigilata con specifiche prescizioni inerenti alle attivita di studio o di lavoro e a tutte le altre attivita utili per l'educazione (o ri-educazione) del minore autore di reati.